WORK IN MOBBING Storie di ordinaria mobbizzazione

di Giuseppe Maggiore

Naturalmente, come sono il padrone degli stabili, delle macchine da scrivere,

delle calcolatrici meccaniche, delle macchine meccanografiche e di tutto il resto,

così sono anche padrone dei miei dipendenti, che debbo pagare,

più di quanto sia necessario al loro sostentamento.

(Il Padrone, Goffredo Parise)

Lavorare nuoce gravemente alla salute. Di lavoro si può anche morire (e non solo per il ben noto fenomeno delle “morti bianche”). Se per la difficoltà di riuscire a trovarlo, molte persone vivono al giorno d’oggi una condizione di estrema frustrazione, sono molti i casi in cui il lavoro stesso si trasforma in un incubo per chi ce l’ha. C’è una moltitudine di persone per la quale il posto in cui si reca per svolgere la propria professione rappresenta un vero e proprio luogo di tortura. Tortura psicologica, morale, fisica. Persone che il più delle volte quel posto di lavoro se l’è sudato, lo ha conquistato perché capace, senza sconti o raccomandazioni. Persone disposte ancora a credere nella meritocrazia e che nell’ambiente di lavoro, come in ogni contesto sociale, vigano le stesse regole civili della buona educazione e del rispetto dell’altro. Il diligente lavoratore sa, dal canto suo, che questo si traduce anche nel rispetto per le necessarie formazioni gerarchiche, per i ruoli che ciascuno ha all’interno dell’organizzazione lavorativa di cui fa parte. Sa bene anche che un lavoro, e di conseguenza chi ne è il datore, merita da parte sua il dovuto rispetto, l’assoluta lealtà, e la piena dedizione nelle mansioni cui è stato affidato.  Si afferma che il lavoro nobilita l’uomo, che esso costituisca per l’individuo uno dei requisiti fondamentali alla sua piena realizzazione personale; si parla degli ambienti di lavoro come luoghi in cui debba essere assolutamente riconosciuta e tutelata la dignità della persona, ed anzi, debbano essere poste in essere le condizioni per favorirne la crescita professionale. Non è un caso se tutte le nazioni democratiche recano la voce “lavoro” nelle proprie Carte costituzionali, come un diritto inalienabile dei propri cittadini. Non è un caso se per esso si sono sostenute tante lotte, si sono spesi effluvi di parole e formulazioni di principio, sono state elaborate leggi specifiche a tutela del lavoratore, e nate tante organizzazioni, movimenti ed enti che se ne fanno garanti. Sulla carta è sempre tutto a posto, legale, giusto. Ma nella società umana, si sa, vigono spesso delle regole, non scritte, non contemplate in nessun contratto di lavoro che si rispetti, che fanno rassomigliare il consorzio umano più ad una giungla, ove vigono le regole del più forte, del “morte tua vita mia”, della sopraffazione, del sovrasfruttamento, dell’arrivismo a tutti i costi. Ed è in questo ambito del non scritto che prospera e trova il suo habitat ideale un certo tipo di “uomo della giungla”; è qui che egli si trova pienamente a proprio agio, avendo raggiunto un dato potere e provando gusto nell’usarlo, anche al di là del lecito. Costui costruisce la sua vita e tutto quanto faccia parte del suo mondo attorno al lavoro nella cui sede può sistematicamente affinare il gusto sadico di sovrastare gli altri e, naturalmente, di colpire il più debole. Il suo è un caso ben noto alle scienze umanistiche e sociali, specie alla psicoanalisi (Freud ne ha ispezionato ogni retaggio infantile, ogni frustrazione sessuale celata tra le pieghe della sua psiche e del suo letto). Un tipo umano piuttosto diffuso ancora oggi, nella civilissima società occidentalizzata. Un soggetto che tende spesso a legittimare certi  comportamenti come espressione di una sua legittima ambizione che trova la più eloquente sintesi nella massima: “il fine giustifica i mezzi”. Grazie a figure come queste il lavoro (e con esso la dignità) può arrivare a costituire, per il malcapitato di turno, non già un diritto, ma una conquista prima da ottenere e poi da difendere con unghie e artigli ben affilati. Nella penuria di lavoro che c’è in giro, del resto, ti devi innanzitutto ritenere già fortunato di poter lavorare. E pazienza se poi il posto di lavoro spesso si traduce per te in una sorta di prigione, con orari estenuanti che ti tengono in ostaggio precludendoti di condurre una vita normale fatta anche di molteplici altri interessi; pazienza se vi vengono dettate delle condizioni a dir poco anomale e ingiuste cui devi sottostare. Se vuoi lavorare questa è la realtà. I tuoi principi lasciali a casa come sai far già con i tuoi problemi. Lo sporco sta dentro. Anche in azienda. In siffatti contesti si riscontra spesse volte una distonia. Magari si investono ingenti capitali in campagne pubblicitarie atte a trasmettere all’esterno un’immagine edulcorata, associando al proprio marchio un sistema di valori etici, positività e tante belle energie. Specchietti per le allodole dove ammiccano insieme al prodotto volti rassicuranti e sorridenti, tutto ben studiato a seconda del target individuato. Standoci dentro, possiamo invece venire a contatto con una realtà ben diversa; qui il registro cambia e si scopre uno scenario molto meno roseo. Potremmo scoprire infatti che all’interno della virtuosa azienda non tutto profuma di sani principi, come nel caso di una politica del personale carente e valori comuni pressoché assenti o insufficienti. Valori, già. Come quello tanto conclamato della Persona. Valori che in certi casi subiscono un’eccezione quando, nel caso di quello appunto relativo alla persona, questa venga vista solo ed esclusivamente come un dipendente, uno strumento per il raggiungimento di determinati profitti (alias obiettivi aziendali). Il dipendente viene considerato alla stregua di un oggetto, si riduce ad essere un numero, un pezzo intercambiabile secondo la logica dell’utile (ma non indispensabile). Stando così le cose, a un certo punto e per svariate ragioni, un lavoratore subordinato non viene più considerato un valore aziendale, un prezioso collaboratore, un tassello importante della macchina organizzativa e produttiva, bensì, molto kafkianamente, un parassita, uno scarafaggio che si può calpestare e mandare via in qualunque momento. Avanti un altro. Di te e di quanto hai dato fino a quel momento alla “premiata ditta” non importa un fico secco. Sei un uomo obsoleto, come ben descritto nell’omonimo episodio della serie-cult TV “Ai confini della realtà” del 1961, di Rod Serling (regia di Elliot Silverstein). Ma non si arriva subito alla tua eliminazione. Quando hai dalla tua parte la legge che ti tutela, esistono altre vie percorribili per liberarsi di te. Così come non è sempre detto che lo scopo sia quello di cacciarti via. Sta di fatto che ti ritrovi ad operare all’interno di un ambiente di lavoro caratterizzato da conflittualità, tensioni, situazioni di disagio. Esattamente l’opposto di ciò che favorisca un tuo miglior rendimento nel lavoro. Magari hai a che fare con uno di quei titolari o superiori di grado che in preda a una sorta di delirio di onnipotenza arrivano a considerare i propri subordinati come fossero una loro proprietà, di cui poter disporre indiscriminatamente. In virtù di ciò, questo genere di “superiori” pretende di potersi concedere smisurate libertà sugli altri, fare sempre buono e cattivo tempo, dettare gli umori e le regole del gioco a seconda della bontà o meno delle proprie convinzioni. Facile immaginare come una tale forma mentis possa entrare in collisione d’urto con le specifiche individualità e le diverse sensibilità che popolano l’ambiente di lavoro. L’ideale per un siffatto soggetto a capo di un’organizzazione, evidentemente affetto da una forma accentuata di insano narcisismo, sarebbe quello di avere a che fare con degli automi piuttosto che con delle persone dotate di una propria intelligenza. Tutto va bene, si fa per dire, fin quando tu taci e subisci soprusi e angherie, non osando alzare la testa e ribellarti. In caso contrario le cose vanno per il peggio. Così accade che il tal titolare o il tal collega gerarchicamente superiore (magari solo di una spanna) spesso si trasformi nel tuo aguzzino, colui il quale ti rende praticamente impossibile svolgere con la necessaria serenità il tuo compito, le tue mansioni, arrivando a raggiungere livelli di una brutalità sconcertante. Le dinamiche in cui tutto ciò accade sono tra le più subdole e talvolta talmente sottili da non rivelarsi subito per quello che sono effettivamente. Tutta una serie di atti, provvedimenti, comportamenti e atteggiamenti volti a umiliarti, denigrarti, metterti in cattiva luce, mortificarti, sfinirti. Tu sei la vittima designata. Se la legge, quella scritta, mi obbliga a tenerti, faccio in modo che sia tu ad andartene con i tuoi stessi piedi. Tutto questo ha un nome: Mobbing. Un fenomeno spesso sottovalutato o non riconosciuto come un vero e proprio problema, ma molto più frequente di quanto si pensi e dagli esiti davvero devastanti per chi ne è vittima.

QUANDO SI PUO’ PARLARE DI MOBBING 

Si può parlare di mobbing quando un datore di lavoro, un collega, o una figura gerarchicamente superiore, mette in atto tutta una serie di comportamenti che di fatto si traducono in un’attività persecutoria nei confronti del lavoratore. Questa pratica viene spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza dover ricorrere al licenziamento (in mancanza di giusta causa), ma anche come semplice forma di ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi (contestazione di un abuso di potere o comportamento scorretto, denuncia ai superiori o all’esterno di irregolarità sul posto di lavoro); per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste di natura illegale o immorale (avances sessuali, operazioni contrarie a principi deontologici o etici, rifiuto a svolgere compiti che non gli competono). Alla base dei molteplici conflitti potrebbero esserci fattori di varia natura, talvolta anche piuttosto banali: si va dalle semplici antipatie personali alle incompatibilità caratteriali, da insane forme di competizione in cui si innescano meccanismi di invidie e gelosie tra colleghi a fattori di mancata omologazione al gruppo di lavoro in cui il nuovo arrivato viene a trovarsi, fino a giungere a cause derivanti da mutate esigenze aziendali (ridimensionamento del personale, riorganizzazione del lavoro, nuovi obiettivi da raggiungere o mutate condizioni concorrenziali da fronteggiare). L’insorgere o il rafforzarsi di episodi conflittuali può essere favorito da un ambiente di lavoro insano permeato da una cultura organizzativa che presta scarsa attenzione al problema, arrivando a sottovalutarlo o a ignorarlo deliberatamente. Altri fattori, non meno importanti sono l’insicurezza del posto di lavoro; la scarsa qualità del rapporto tra il personale, e tra questo e la direzione; un basso livello di soddisfazione nei confronti del proprio ruolo professionale o mansione; le richieste sempre più alte che vengono avanzate al lavoratore; un alto livello di stress legato all’attività lavorativa; conflitti di ruolo. Non rari sono i casi in cui a scatenare tali reazioni sono protratti periodi di assenza dal lavoro dovuti a una lunga malattia o una maternità. La casistica può rivelare inoltre all’origine anche ragioni di discriminazione in base al sesso, al credo politico o religioso, tendenze xenofobe o omofobe. I comportamenti da mobbing possono consistere nel vessare in modo sistematico il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica. Ad esempio: sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da svilire e rendere umiliante la prosecuzione del lavoro; rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per futili motivi, al fine di mortificarlo e umiliarlo; dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti malsani o scarsamente illuminati; distorcere il flusso di comunicazione (fornendo informazioni incomplete o inesatte al fine di indurre il lavoratore a commettere degli errori), privarlo di strumenti necessari per l’espletamento della sua attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull’accesso a Internet); continue visite fiscali in caso malattia. Altri elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere il ricorso all’assunzione di doppi sensi, allusioni offensive o sottigliezze verbali quando si è in presenza del dipendente o collega oggetto di mobbing, cambio di tono nel parlare quando ci si rivolge alla vittima, provocargli immani situazioni di stress (dando ad esempio pratiche da eseguire in fretta l’ultimo giorno utile), sottoporlo ad estenuanti turni di lavoro o a frequenti trasferte. In poche parole il mobbing è un sistematico processo di cancellazione del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento di una normale attività lavorativa. Le estreme conseguenze possono essere il licenziamento, la mobilità, l’invalidità psicologica o il prepensionamento, costituendo quindi un serio problema per tutto lo stato sociale, in virtù degli oneri molto gravosi a carico degli enti previdenziali e socio-assistenziali.

 

 

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

Il mobbing può coinvolgere a vario titolo più attori all’interno di una struttura aziendale. I principali protagonisti sono il mobber e il mobbizzato. Il mobber (parte attiva): costui può nella maggior parte dei casi essere un soggetto segnato da profonde frustrazioni affettive o sessuali e da conflitti interiori che si ripercuotono anche nella sua sfera relazionale. Un’esistenza, la sua, il più delle volte carente sul piano affettivo-relazionale, priva di interessi al di fuori di quelli orientati al profitto o al raggiungimento di un determinato status sociale, povera di solidi e sani valori, e che lo porta a concentrare tutti i suoi sforzi e le sue energie sul lavoro. Affetto anche da un accentuato disturbo narcisistico che si esplica nel suo smisurato egocentrismo, nel suo essere in preda a manie di successo e potere, costantemente alla ricerca di rispetto, approvazione e ammirazione da parte degli altri, trasforma la sua vita in un perenne campo di battaglia ove vive in un clima di costante competizione con gli altri. Dietro l’atteggiamento borioso, vincente, forte, pieno di sé, di colui il quale ostenta sicurezza e autorità, può celarsi una personalità fragile, contrassegnata da insicurezze e paure, e possono nascondersi motivazioni psicopatologiche profonde. Mancando in sé stesso di piena consapevolezza e autocritica,  è mosso da frequenti sentimenti di invidia verso tutto ciò che negli altri mette in risalto le sue deficienze. A motivo di ciò vessa i propri sottoposti o colleghi. Il suo profilo psicologico può essere quindi facilmente riassunto con le seguenti definizioni: frustrato: tanto da scaricare i suoi problemi sugli altri; istigatore: amante delle cattiverie gratuite; megalomane: affetto da una visione distorta della realtà; narcisista perverso: scarica sugli altri il proprio dolore e le contraddizioni che vive internamente e che rifiuta di considerare. Il ruolo di mobber può essere assunto da una o più figure (il titolare, il responsabile del personale, il responsabile di una specifica unità lavorativa, uno o più colleghi).

Il mobbizzato (parte passiva): anche il ruolo di mobbizzato può coinvolgere uno o più soggetti all’interno dell’organizzazione, e colpire una qualunque delle figure professionali, talvolta anche di livello superiore che in un dato momento si intende declassare o eliminare. Infatti, secondo la logica del pesce grande che mangia il pesce più piccolo, anche un mobber potrebbe a sua volta essere mobbizzato da un soggetto gerarchicamente superiore a lui, oppure, secondo l’altra logica della ruota che gira, potrebbe un giorno ritrovarsi egli stesso ad essere fatto oggetto di azioni mobbizzanti. La condizione psicologica di una vittima mobbizzata a lungo andare risente dei ripetuti attacchi di cui è fatto oggetto, manifestando nel tempo disturbi sia al livello psicosomatico, sia al livello emozionale e comportamentale. Alcuni dei più comuni sintomi sono: disaffezione dal proprio lavoro, stati d’ansia, insonnia, cefalea, tachicardia, dipendenza da farmaci, senso di disagio nel posto di lavoro, insicurezza, vuoti di memoria, perdita dell’autostima etc.. Tali disturbi possono protrarsi in un lasso di tempo notevole, e non necessariamente si risolvono con la definitiva uscita dal luogo in cui hanno avuto origine. Gli effetti devastanti e destabilizzanti patiti dalla vittima mobbizzata possono arrivare a ripercuotersi anche nella sua sfera privata e comunitaria, influendo negativamente sulle sue capacità relazionali sia all’interno del nucleo familiare sia in altri ambiti sociali. Spesso, una volta perso il lavoro (con i conseguenti problemi finanziari) incontra difficoltà a reinserirsi e potrebbe rendersi necessario un supporto psicologico al fine di riguadagnare la propria autostima e sicurezza.

Non da sottovalutare è infine il ruolo di quanti assumono un atteggiamento di connivenza (colleghi o responsabili che si rendono “spettatori silenziosi” delle ingiustizie perpetrate nei confronti della vittima). Costoro, per superficialità, sottovalutazione del problema, o più semplicemente perché la cosa non li riguarda personalmente, ignorano o fanno finta di ignorare. Dietro tale scelta nella maggior parte dei casi c’è la paura di trovarsi coinvolti nella stessa situazione o addirittura di perdere il posto di lavoro. Ciò non li rende meno responsabili dell’ingiustizia in atto: il loro ruolo potrebbe infatti essere determinante in sede legale, là dove sarebbe richiesta una testimonianza, veritiera, sui fatti di loro conoscenza. In tal caso, c’è il rischio, per il mobbizzato, di essere ancora una volta vittima dell’ingiustizia: come dire “sopra il danno la beffa”. Direbbe Albert Einstein: “Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare“.

CIFRE E CONSEGUENZE DEL MOBBING

I risultati di un sondaggio condotto nell’Unione Europea (2000-2001) mostrano che il 9% dei lavoratori europei, pari a 12 milioni di persone, segnalano di essere stati vittime di mobbing per un periodo di 12 mesi nel corso del 2000, mentre un terzo della popolazione dei paesi europei, pari a circa 40 milioni, ha dichiarato di soffrire di stress sul posto di lavoro. Le situazioni di malessere derivanti dal comportamento di superiori o colleghi ha fatto inoltre registrare all’INAIL una notevole impennata delle denunce (4.000 negli ultimi dieci anni, di cui 500 casi riconosciuti e risarciti), tanto da indurre l’ente a considerare il mobbing come malattia professionale non tabellare. Altrettanto allarmanti sono i dati emersi da un’indagine svolta dalla Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Psicosociale (SIPISS), che rivelano un aumento delle denunce di maltrattamenti sul posto di lavoro del 30% nel 2010. L’autore di azioni mobbizzanti d’una certa gravità, non reca un danno solo alla diretta vittima, ma inevitabilmente procura un danno notevole all’intera collettività dei contribuenti. Nel caso di degenerazione verso malattie professionali è infatti il Sistema Sanitario Nazionale a doversi fare carico degli onerosi costi per terapie mediche o, nei casi più gravi, ricoveri ospedalieri. È inoltre importante considerare che gli effetti del mobbing si traducono anche in notevoli oneri per le aziende. A livello aziendale infatti, possono consistere in un maggior assenteismo e rotazione del personale, nonché minor efficacia e produttività, anche da parte degli altri dipendenti, i quali risentono del clima psicosociale negativo venutosi a creare nell’ambiente di lavoro. Non ultimo, la vittima del mobbing può ricorrere alle vie legali e avanzare alte richieste di risarcimento per i danni subiti.

 

LEGISLAZIONE

Fenomeno non certo nuovo ma nato con il lavoro stesso, solo di recente il mobbing è argomento ampiamente dibattuto nelle sedi istituzionali. Il primo a parlarne specificamente è stato lo psicologo svedese Heinz Leymann  alla fine degli anni ottanta. La Commissione europea, con una direttiva (89/391 del 1989) emanata dal Consiglio, ha introdotto alcune misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale direttiva contiene le disposizioni di base per la salute e la sicurezza sul lavoro ed attribuisce ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i lavoratori dipendenti non soffrano danni per colpa del lavoro, anche come conseguenza del mobbing. Tutti gli Stati membri hanno recepito questa direttiva nel loro ordinamento ma solo alcuni hanno anche elaborato delle guide sulla prevenzione del mobbing. In virtù di ciò, i datori di lavoro, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, dovrebbero: mirare ad impedire il mobbing; valutarne i rischi; agire in maniera adeguata per prevenire i danni. Nel 2001 il Parlamento Europeo dedica all’argomento uno dei suoi libri verdi, “Il mobbing sul posto di lavoro”. In Italia, dove il tema del mobbing è stato introdotto dallo psicologo Harald Ege, autore di un primo metodo (l’Ege 2002) per il riconoscimento del mobbing e del danno da esso derivante, a tutt’oggi manca una legge che tratti il problema nello specifico. Nel nostro codice penale il reato di mobbing non è contemplato. Secondo la giurisprudenza prevalente, elementi essenziali per la valutazione del mobbing sono: l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico; la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore (Circolare Inps n. 95/bis del 2006). Due recenti sentenze della Corte di cassazione stabiliscono, l’una, che si potrà ricercare la figura di reato più vicina al caso di mobbing in quello di maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione, in base all’art. 572 (n. 33624 / 2007, Quinta Sezione Penale); l’altra, che il mobbing può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia là dove il rapporto che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro può essere considerato di natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta da parte del soggetto più debole in quella che ricopre la posizione di supremazia  (n. 685 / 2011, Sesta Sezione Penale). Oltre al predetto Codice Penale, esistono diverse norme costituzionali e civilistiche cui poter fare riferimento nei casi di comportamenti persecutori in ambito lavorativo. La nostra Costituzione (artt. 2, 3, 32, 35, 41) riconosce la tutela della salute come un diritto fondamentale dell’uomo e prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme; al Codice Civile (art. 2087) e allo Statuto dei lavoratori (D.Lgs. 626/94) ci si può appellare per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In ogni caso, il lavoratore, per ottenere il risarcimento da mobbing, deve dimostrare il collegamento della malattia o dell’impossibilità di prosecuzione del lavoro con una pluralità di comportamenti che si inseriscono in una precisa strategia persecutoria posta in essere dal datore di lavoro (o altra figura all’interno dell’organico aziendale) al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente tale da potersi configurare come “danno da mobbing”. Chi denuncia ha dunque l’onere della prova: deve produrre prove testimoniali e documentali. Nelle varie sentenze di Cassazione pronunciate negli ultimi anni, possiamo riscontrare la possibilità del riconoscimento del danno, e del relativo risarcimento: “Il mobbing cui sia sottoposto il lavoratore, oltre a potere causare sia un danno patrimoniale che biologico, ovviamente risarcibili, genera necessariamente tanto un danno morale, quanto un danno esistenziale, cioè di natura dinamico-relazionale, autonomamente e cumulativamente risarcibili ex art. 2059 c.c., anche se l’illecito non costituisca reato. (…) Il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell’equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona.” (Tribunale di Agrigento, 1/2/2005). “(…) a seguito di quanto subito dai colleghi di pari grado (mobbing orizzontale) e/o dai superiori (mobbing verticale o bossing): tale danno alla professionalità del lavoratore, tutelata dagli art. 2, 35 e 41 cost., è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.” (Tribunale di Forlì, 10/3/2005). Una volta appurato il “danno da mobbing” patito dal ricorrente, a risponderne è il datore di lavoro, sia nel caso in cui sia egli stesso responsabile degli atti vessatori, sia nel caso in cui, essendone a conoscenza, non sia intervenuto: “Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che il superiore gerarchico, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.” (Cassazione n. 18262 / 2007). “Il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse – ovvero potesse sapere – di quanto stava accadendo.” (Cassazione n. 6326, 23/3/2005). Appare dunque chiaro che, pur con una certa difficoltà, le cause di risarcimento del mobbing trovano nel campo della giustizia civile (e, come si è visto, talvolta anche in quello penale) una solida base giuridica nella giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali civili.

SPUNTI BIBLIOGRAFICI E FILMOGRAFICI

Mi scusi, venerabile maestà? Disponghi di me come meglio vuole! Mi concedi l’onore di essere il suo umilissimo servo! Com’è umano lei!”. Questa citazione, tratta dal film Fantozzi 2000 – La clonazione, ci invita a rivedere con una diversa prospettiva una delle saghe che ha più divertito gli italiani. Le rocambolesche vicende di Fantozzi (interpretate da Paolo Villaggio), costituiscono, sia pure con tono tragicomico, un antesignano cinematografico della tematica del mobbing nelle grandi aziende. Riviste col senno di poi, quelle situazioni apparentemente comiche e inverosimili rivelano un retrogusto amaro e quanto mai prossimo alla triste realtà di molti contesti lavorativi, in cui il dipendente finisce con il ripiegare in un atteggiamento servilistico e pienamente accondiscendente nei confronti del proprio superiore, da cui subisce tutta una serie di soprusi e azioni denigranti. In tempi più recenti, il tema è stato trattato senza concessioni al comico da Francesca Comencini, con il film Mi piace lavorare (Mobbing), accompagnato in cofanetto dal libro di Daniele Ranieri Mobbing. Il lavoro molesto. Tra i tanti libri usciti sull’argomento, segnaliamo in particolare: Cattivi capi, cattivi colleghi di Alessandro e Renato Gilioli, Mondadori, 2000; Il metodo antistronzi di Sutton I. Robert, ed. Elliot, 2007; Mobbing, storia di una donna che non si arrende di Caterina F. Pelle, ed. Memori, 2010; Stop a mobbing, straining e stress lavoro-correlato di Bruno Tronati, ed. Ediesse, 2011. Non ultimo, raccomandiamo la lettura del romanzo di Goffredo Parise, Il Padrone (1965), recentemente ripubblicato dall’Adelphi, di cui riportiamo questo emblematico passo: Quello che lo rende infelice sopra ogni altra cosa è il sospetto che non tutti lo considerino il padrone assoluto quale in realtà è: Cioè il solo dubbio che esistano da qualche parte riserve ai suoi poteri, prima lo manda su tutte le furie e poi lo sprofonda nella disperazione. Infatti egli vorrebbe che il suo potere non soltanto venisse accettato e riconosciuto da tutti (…), ma che tutti ricorressero a lui anche per le piccole cose.

Giuseppe Maggiore

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CASSAZIONI RECENTI SU MOBBING-DEMANSIONAMENTO-DEQUALIFICAZIONE

Aggiornata ad Agosto 2012*

Si tratta di un elenco di sentenze importanti della Cassazione Civile (oltre ad alcune della Cassazione Penale) pubblicate negli ultimi 3 anni.
Le cause riguardano casi di mobbing, dequalificazione, demansionamento, licenziamento disciplinare, reintegrazione ex art.18, risarcimento danni ecc… Talora è indicato il riferimento al numero e all’anno del correlato ricorso.

(*) Si ringrazia per il presente elenco la Dott.ssa Simonetta Delle Donne.

ANNO 2012

  • Cassazione Pen. n.16094 del 27/04/12 (mobbing e maltrattamenti)
  • Cassazione n.12770 del 23/07/12 (mobbing)
  • Cassazione n.12697 del 20/07/12 (reintegrazione)
  • Cassazione  n.11402 del 6/07/12 (licenziamento)
  • Cassazione n.9965 dell’11/04/12 (reintegrazione)
  • Cassazione n.9860 del 15/06/12 (demansionamento, danno esistenziale)
  • Cassazione n.9201 del 7/06/12 (trasfer. lavoratore)
  • Cassazione n.8526/12 (demansionamento)
  • Cassazione n.7963 del 12/04 – 18/05/12 (forzata inattività)
  • Cassazione n.7471 del 14/05/12 (dir.critica)
  • Cassazione n.6033 del 18/04/12 (demansionamento)
  • Cassazione n.5999 del 17/04/12 (mancata attrib.funz.)
  • Cassazione 5582 del 6/04/12 (licenziamento)
  • Cassazione Pen. n.12517 del 3/04/12 (maltrattamenti)
  • Cassazione n.4797 del 26/03/12 (rifiuto trasferimento)
  • Cassazione n.4712/12  (demansionamento)
  • Cassazione n.4321 del 19/03/12 (mobbing)
  • Cassazione n.4290 del 1°/02/12 (minacce)
  • Cassazione n.4261 del 17/01 – 16/03/12 (dequalificazione professionale mobbing, reintegra)
  • Cassazione n.3629 del 8/03/12 (licenziamento)
  • Cassazione n.3187/12 (mobbing)
  • Cassazione n.3057 del 29/02/12 (demansionamento)
  • Cassazione n.2711 del 23/02/12 (demansionamento e danno esistenziale)
  • Cassazione  n.2257 del 16/02/12 (danno non patrimoniale)
  • Cassazione n.1405 del 31/01/12 (licenziamento)
  • Cass. 1404/12 (scarso rendimento)
  • Cassazione n.1062/12
  • Cassazione n.755 del 19/01/12
  • Cassazione n.250/12
  • Cassazione n.236 del 12/01/12
  • Cassazione n.89 del 10/01/12
  • Cassazione n.87 del 10/01/12 (lesa integrità psico-fisica, prova)
  • Cassazione n.8 del 2/01/12 (demansionamento).

ANNO 2011

  • Cassazione Pen. n.43100 del 22/11/11 (mobbing)
  • Cassazione n.30668 del 30/12/11
  • Cassazione n.235 del 28/12/11
  • Cassazione n.28962 del 27/12/11 (sanzionato e sostituito perché improduttivo)
  • Cassazione n.28813 del 27/12/11
  • Cassazione Penale n.28221 del 18/07/11
  • Cassazione n.26205 del 6/12/11
  • Cassazione n.25799 del 2/12/11
  • Cassazione n.24718 del 23/11/11 (demans., prove) (RIC RG26174/09)
  • Cassazione n.24500 del 21/11/11 (licenz. risarc. danni)
  • Cassazione n.24476 del 21.11.2011 (il part time non può essere imposto) (RIC RG4252/09)
  • Cassazione n.24135 del 17/11/11 (prova della subordinaz)(RIC RG 17842/09)
  • Cassazione n.23673 dell’11/11/11 (occorrono comandi logici)
  • Cassazione n.23240 del 8/11/2011 (perdita di chance, equa riparazione)(RICORSO RG1034/10)
  • Cassazione n.22438 del 27.10.2011 (qualif.mansione)
  • Cassazione n.22298/11 (RIC RG27346/07)
  • Cassazione n.22129 del 25/10/11 (licenziamento, graduazione sanzione)(RIC RG2926/09)
  • Cassazione n.22127/11 (RIC RG13794/07)
  • Cassazione n.22008/11
  • Cassazione n.21622/11 (RIC RG3042/09)
  • Cassazione n.21619/11 (disagio psichico e psicosomatico) (RIC RG21537/07)
  • Cassazione n.21486/11 (RIC RG18684/09)
  • Cassazione n.21484/11 (RIC RG2299/09)
  • Cassazione n.21437 del 17/10/11
  • Cassazione n.21429/11 (RIC RG5114/07)
  • Cassazione n.21044 del 13/10/11 (art.18, effettiva tutela lavoratore)
  • Cassazione n.20980 del 12/10/11
  • Cassazione n.20966 del 12/10/11 (illegittima privazione delle mansioni)
  • Cassazione n.20663 del 07/10/11 (incarico a non fare nulla) (RIC RG34379/06)
  • Cassazione n.19823 del 28/09/11 (mobbing)
  • Cassazione n.19074 del 19/09/11 (valutaz. giusta causa)
  • Cassazione n.18942 del 16/09/11 (prove)
  • Cassazione  n.18941 del 16/09/11 (accertamento mobbing)
  • Cassazione n.18772 del 14/09/11
  • Cassazione n.17956/11 (RIC RG11387/10)
  • Cassazione n.17849/11 del 31/08/11
  • Cassazione n.17739 del 29/08/11 (licenziamento gravità inadempimento)
  • Cassazione n.17405 del 19/08/11 (licenziamento per aggressività)
  • Cassazione n.17095 dell’8/08/11 (mobbing dequalificazione)
  • Cassazione n.17089 dell’8/08/11 (RIC RG31329/07)
  • Cassazione n.16925 del 3/08/11 (licenz. discriminatori)
  • Cassazione n.16780 del 29/07/11
  • Cassazione n.14872 del 6/07/11 (licenz. inidoneità fisica)
  • Cassazione n.14713 del 5/07/11 (licenz. dirigente demans. lesioni)
  • Cassazione n.14517 del 1°/07/11 (licenziamento per soppressione posto)
  • Cassazione n.13496 del 20/06/11
  • Cassazione n.13356 del 17/06/11 (danno biologico ed esistenz., mobbing)
  • Cassazione n.12557 del 9/06/11 (mutamento in peius)
  • Cassazione n.12489 dell’8/06/11 (potere datore lav.)
  • Cassazione n.12211 del 6/06/11
  • Cassazione n.12048 del 31.05.2011 (atti reiterati e sistematici, mobbing verticale)
  • Cassazione n.11356 del 24/05/11 (non basta mancanza assunzioni)
  • Cassazione n.11193 del 20/05/11 (penosità e pesantezza del demans.)
  • Cassazione n.9770 del 4/05/11 (sanzione per rifiuto prestaz.lav. sostituz collega)
  • Cassazione n.9291/11 (RIC RG3360/07)
  • Cassazione n.8527 del 14/04/11 (dequalificazione, manca addestramento)
  • Cassazione n.8058/11
  • Cassazione n.7272 del 30/03/11 (prescrizione decennale)
  • Cassazione  n.7064 del 28/03/11 (omessa reintegraz. danno sussistenza)
  • Cassazione n.7046 del 28/03/11 (licenz.)
  • Cassazione n.6295/11
  • Cassazione n.6286/11 del 18/03/11
  • Cassazione n.6282 del 18/03/11 (licenz.)
  • Cassazione n.6148 del 16/03/11 (difficile rapporto pers. tra il dip. e il nuovo direttore) (RIC RG3307/08)
  • Cassazione n.5555 del 9/03/11 (licenz. ritorsivo)
  • Cassazione n.5437 del 8/03/11 (usura da stress psico-fisico) (RIC RG2395/07)
  • Cassazione n.5237 del 4/03/11 (demansionamento)
  • Cassazione n.5138 del 3/03/11 (danno esistenziale da dequalificazione)
  • Cassazione n.4274 del 22/02/11 (demansionamento)
  • Cassazione n.4269 del 22/02/11 (un mutamento delle mansioni)
  • Cassazione n.4109  del 18/02/11 (no mobbing)
  • Cassazione n.3968 del 18/02/11 (licenz. demans. giustif motivo)(RICORSO RG 9090/09)
  • Cassazione n.3789 del 16/02/11
  • Cassazione n.3040 del 8/02/11 (repechage)
  • Cassazione n.2460 del 2/02/11 (licenz. rifiuto prestazione)
  • Cassazione n.2153 del 31/01/11 (licenz. rifiuto della prestaz. lavorativa)
  • Cassazione n.1699 del 25/01/11 (licenziamento imprudenza del lavoratore)
  • Cassazione n.1246 del 20/02/11 (nuovi mezzi di prova in appello)
  • Cassazione n.1075 del 18/01/11 (concorso per promozioni)
  • Cassazione n.919 del 17/01/11 (classificazione del personale, livelli, contratto collettivo)
  • Cassazione Pen. n.685 del 13/01/11 (mobbing)(solo tutela civile)
  • Cassazione n.547 del 12/01/11 (rifiuto di eseguire prestazione)
  • Cassazione n.459 del 11/01/11  (impoverimento della capacità professionale e perdita di chance)(RIC RG26963/07)
  • Cassazione n.35 del 3/01/11 (giusta causa di licenziamento).

ANNO 2010

  • Cassazione Pen. n. 44803 del 21/12/10 (violenza, vessazioni)
  • Cassazione n.24347 del 1°/12/10 (licenziamento ritorsivo)
  • Cassazione n.24233 del 30/11/10 (demani., risarcimento)
  • Cassazione n.24209 del 30/11/10 (licenz, gravità condotte)
  • Cassazione n.24138 del 29/11/10 (finzione del lavoratore)
  • Cassazione n.23926 del 25/11/10 (mansioni inferiori, dequalific., equivalenza)
  • Cassazione 23924 del 25 novembre 2010 (sanzioni discip.)
  • Cassazione n.23638 del 22/11/10 (qualificazione)
  • Cassazione n.23132 del 16/11/10 (licenz. disc., proporzionalità)
  • Cassazione n.22900 dell’11/11/10 (licenz. disciplinare)
  • Cassazione n.22443 del 4/11/10 (licenz.)
  • Cassazione n.22029 del 28/10/10 (licenz., lavoro in malattia)
  • Cassazione n.21972 del 27/10/10 (licenz. ritorsivo)
  • Cassazione n.21967 del 27/10/10 (rifiuto trasf x h marito)
  • Cassazione n.21748 del 22/10/10 (licenz.)
  • Cassazione n.21153 del 13/10/10 (insubordinazione)
  • Cassazione n.19048 del 06/09/10 (competenza)
  • Cassazione n.18279 del 5/08/10 (diritto di difesa)
  • Cassazione n.18278 del 5/08/10 (tutela della personalità)
  • Cassazione n.17969 del 2/08/10 (licenz. per danno a immagine)
  • Cassazione n.16412 del 13/07/10 (mobbing, patologia)
  • Cassazione n.16295 del 12/7/2010
  • Cassazione n.14212 del 14/06/10 (motivaz.licenziamento)
  • Cassazione n.13281 del 31/05/10 (demansionamento)
  • Cassazione n.10712 del 4/05/10 (inerzia).

2 Comments

  1. Aggiornata ad oggi 27 Febbraio 2015 LETTERA APERTA … … RELATIVAMENTE ALLA MIA QUANTO PIU’ SINTETICA, ALLUCINANTE, STORIA LAVORATIVA E DI VITA. Prologo Questa, il più sinteticamente possibile esposta nella presente lettera denuncia è nei fatti essenziali la mia storia di vita lavorativa e privata ( incredibile se non fosse ampiamente documentata e/o riscontrabile ) descritta con il minimo di fatti e vicende bastanti a fare comprendere l’impercettibile ma devastante “meccanismo statale” in cui sono stato accompagnato ed ancor ad oggi tenuto da circa venti anni a mezzo di comportamenti denigratori e sistematiche molestie/provocazioni con seguenti accuse prodotte travisando e/o mentendo in merito a fatti e reazioni ( eppur rare e sempre civilissime e proporzionate ) e per forza di convivenza familiare invischiando in tale assurda situazione anche mia figlia minore Mirella Greta, già gravata dalla perdita della mamma all’età di otto anni ( oggi ne ha quasi 15 ); durante tale periodo accanitamente incalzato con provvedimenti “a catena” avversamente pretestuosi, tendenziosi ed illegittimi in ambiti della Polizia di Stato sia per il persistente susseguirsi dei stessi, sia per le evidenti sistematicità poste in essere per legittimarli ( ! ) ma alle volte, addirittura, anche istruendo i relativi procedimenti verso la sfavorevole conclusione al fine d’ottenere un altrimenti non possibile estromissione della mia persona dall’ambito lavorativo … O PEGGIO, SOTTO UN PIU’ AMPIO ED INQUIETANTE PUNTO DI VISTA ( ! ) NON POTENDO, INFATTI, NON ESSERE STATE VALUTATE LE POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN TALE PERSISTENTE ED INGIUSTIFICATO AVVERSO AGIRE; nonché, quindi ( ! ) invischiato in vicissitudini giudiziarie presso il mio ambito privato sulla base di accuse – pur evidentemente pretestuose e mendaci in quanto descriventi impossibilità materiali, contraddizioni e incongruenze con anche una innaturale e troppo persistente ( per non destare sospetto ) ostinazione nel segnalarmi con mirato allarmismo relativamente al fatto di essere detentore di un arma da fuoco ( però proprio perché appartenente alla Polizia di Stato ) – prodotte presso Uffici della Questura di Roma da un soggetto che manifestava anche di soffrire di disturbi di natura psichica ( viste alcune dichiarazioni dal medesimo ivi rese … e comunque considerate al pari di una Sentenza proprio perché avverse alla mia persona ) rispondente al nominativo di Pascale Giuseppe come se avesse nulla da perdere e/o sapesse di godere di qualche forma di tutela e supporto ( ! ); in conseguenza di tali accadimenti, di fatto gli ennesimi – persistendo una sorta di generale attività vessatoria della mia persona dal 1993 o giù di lì – la mia vita e di conseguenza quella della mia suddetta figlia ( oltre ad intuibili danni arrecati anche alla prima, Rebecca, residente all’estero – Belgrado, con la madre e mia ex compagna ) ne è risultata oltremodo devastata o compromessa sia per l’aspetto economico che sociale oltre che lavorativo ( di cui all’attività di Assistente Capo svolta presso l’Autocentro di Polizia, unica ed esclusiva fonte di guadagno e sostentamento ); ma soprattutto nell’ambito familiare con il recente ( di qualche mese ) allontanamento forzoso della mia suddetta figlia operato, senza valida giustificazione e senza che dessi autorizzazione, né notificandomi ( in quanto padre ) alcun ché di formalizzante, da personale appartenente alla Questura di Roma per darla in affido a un eppur riottoso ed in tal senso mal disposto zio materno ( Tabascio Antonio ) che, infatti, se ne laverà successivamente le mani “sbolognandola” con motivazioni del tutto pretestuose e di mendacità rivolte alla mia persona, addirittura anche sostenute da relazioni prodotte da Assistenti Sociali dell’ex IV° Municipio ( sue colleghe presso la struttura comunale di Via Umberto Fracchia in Roma ) e comportandone così il “relegamento” presso una struttura di “casa famiglia” situata in Roma a Via Gradisca civ. 16 ( nel Quartiere Trieste ); e anche qui purtroppo, come in un cronico susseguirsi di avversità ed ostacoli, “iniziando” con il ricevere dalla responsabile di tale struttura una informale comunicazione con la quale però categoricamente ( ! ) venni informato che avrei potuto incontrare mia figlia soltanto dietro autorizzazione del tutore di nomina del Tribunale per i Minorenni di Roma, di cui però il nominativo non mi venne riferito in quanto asserito sconosciuto ed il relativo Decreto dell’8/10/2014 neanche mi è stato notificato né informalmente comunicato non essendo io ( pare ) stato inserito tra gli indirizzi pur essendo il padre e quindi di diritto/dovere interessato dai provvedimenti ivi contenuti ( ! ); oltretutto contattandomi costui ( tale Malgherini Cristina dell’Ufficio Tutelare del Comune di Roma di Viale Manzoni ) non prima di circa tre mesi ( ! ) e soltanto a seguito di più richieste verbali e scritta prodotte agli Assistenti Sociali suddetti ( Dott.sse Elisabetta Iannitti e Deborah Maffeo ) e con ancora provvedimenti e gravi giudizi sulla mia persona di padre ma però basati, nella nuda realtà, su problematiche dedotte a seguito di abnormi opinioni ed erronee valutazioni e/o strumentali travisamenti ed ingigantimenti; ed infatti per farsi un idea reale del comportamento di indagine posto in essere nei confronti miei e di mia figlia dai suddetti Assistenti Sociali e da personale del N.A.E. ( apparti tutti all’ex IV Municipio ) sarebbe più che sufficiente udire due audio registrazioni: la prima corrispondente ad un colloquio tenuto con mia figlia e me padre dai primi dei predetti operatori ( c/o l’abitazione di Via Augusto Genino civ. 10 ) e la seconda corrispondente ad un colloquio anche tenuto dai predetti con mia figlia ( presso la loro sede di appartenenza dell’ex IV° Municipio ) nella quale si ode, principalmente, la Deborah Maffeo che comunica con la stessa e marginalmente quella di un altro singolo personaggio femminile con in fine anche il subentro del sopra nominato zio materno della minore ( lì presentatosi e ammesso pur essendo ovviamente “inopportuna” la sua presenza in tale circostanza di accertamenti ) nonché prendere visione di una video registrazione relativa ad un terzo colloquio/accertamento in cui sono riconoscibili anche i secondi dei predetti operatori ( il tutto perfettamente udibile e visibile agli allegati: file_audio_2, file_audio_3 e video_1 ); quindi raffrontare ciò che inconfutabilmente si evince da tale concreta documentazione audio e video – ovvero un evidente stato generale di serenità e benessere di tale figlia con l’assoluta inesistenza di specifiche contestazioni da parte degli operatori e ( in particolare tramite il video ) un alquanto provocatorio, ingiustificatamente ostico e inquisitorio fare dei stessi – con i loro rapporti subito seguenti e attinenti il ( “pubblico” ) servizio per rendersi effettivamente e inequivocabilmente conto della loro correttezza O SCORRETTEZZA ( ! ); a seguito di ciò tale figlia è da più di quattro mesi tenuta contro la sua volontà presso la suddetta struttura di “casa famiglia” unitamente ad altre ragazze, queste sì con reali problematiche e alle quali costei deve alle volte fare fronte, come può. Ivi trattata bene, ovviamente ( ! ) ma obbligata ad osservare regole più restrittive di quelle di una struttura carceraria ( sotto molti aspetti ) oltre a “bigotte ed abnormi” ( secondo una mia paterna e comunque presunta obiettiva opinione ) imposizioni asserite necessarie ed educative; come: meccanicamente o subordinatamente considerata e trattata al pari di una ragazza con problematiche pur avendo il personale “tutelante ed educativo” riferito di avere in realtà e al di là di ciò che è stato scritto ( senza controllo … nel senso “è così punto e basta” ) ben capito che la stessa sta bene ed è socievole come anche produttiva ( del resto come lo è sempre stata e già da prima di giungere presso tale struttura ) ed inoltre, avendomi conosciuto e osservato nel mentre mi rapporto con la stessa, anche che la sua attuale situazione certo non può dipendere da difficoltà o disagi di natura familiare o psicologica ma bensì da una situazione generale effettivamente poco chiara ( ! ); come: impedita ad incontrarsi con regolarità e in piena libertà con le amiche per i frequenti e improvvisi ostacoli frapposti ( orari di uscita e rientro non agevolmente praticabili o improvvisi impegni di “banalità sociali” o anche da “dama di compagnia” ad una delle altre ragazze presenti nella struttura quando, spesso, rimane da sola, etc. ) o costringendola, a pena di non poter uscire, a chiedere a queste di passarla a prendere presso la struttura al fine di visivamente verificare con chi esce ( ! ) per il confidato “timore” che possa incontrarsi con me padre al di fuori delle giornate preorganizzate, nonché per motivazioni ancora asserite di natura educativa con sfiancanti “tour de force” di studio anche nel fine settimana – finalizzati a farle ottenere risultati quanto più massimi possibile con i quali, sotto il profilo del rendimento scolastico, andare probabilmente anche a puntellare i provvedimenti sin ad ora adottati – ad ovvio discapito di equilibrio, riposo e socialità ( ! ); come: impedita ad incontrare ed abbracciare con debita e umana regolarità, nonché in libertà all’esterno della struttura, la sua cagnetta “Sassa” e il suo gatto “Puccio”, forzosamente e con palesi illegittimità prelevati dall’Assistente Sociale Deborah Maffeo dell’ex IV Municipio per essere tenuti in un luogo ancora ad oggi non comunicato nonostante le più richieste verbali e scritta; come: impedita a praticare l’attività sportiva della pallavolo presso la palestra sempre frequentata ( prima di essere relegata nella suddetta struttura di “casa famiglia” ) ove è legata da solidi rapporti di amicizia ed affettivi sia con le allieve che con l’istruttore ed il responsabile ( Piero ) per le asserite seguenti motivazioni: “non puoi perdere tutta la giornata per recarti e tornare da pallavolo … devi anche studiare” ( ! ) … COME SE GIA’ NON LO FACESSE E TUTTI I POMERIGGI DI SEI GIORNI SU SETTE E NON AVESSE DIRITTO DI DEDICARSI AL SUO GIORNO DI SPORTIVITA’ IN TRANQUILLITA’ ( ! ); come: impedita o limitata nei suoi desideri di ragazza adolescente in quanto ritenuti non fattibili per asserite questioni di responsabilità e precocità come a esempio: uscire di sera per una pizza con le amiche, pur senza far tardi o dormire a casa di una di queste od ancora, uscire prima del solito avanzato orario pomeridiano in maniera tale da non essere poi costretta a scapicollarsi per rispettare gli appuntamenti con le amiche e gli amici, essere in possesso delle chiavi della propria abitazione ( sua per lascito della defunta madre ) – ed eccole le precoci pretese di mia figlia giudicate quindi non opportune presso la suddetta struttura di “casa famiglia”; come: condizionata od “intimorita” dagli iter psichici a cui viene sottoposta presso la A. S. L. Roma/A di Via Dina Galli al civ. 8 ( con personali dubbi ed in ogni caso, che questi andranno a contrastare quanto sin ad oggi scritto ) a seguito di determinazioni doverosamente da rispettare ma non condivise e che neanche posso permettermi di opporre in quanto tali atti costano e, come si intuisce dalla mia rappresentata situazione generale, sono sul “lastrico” e non me li posso permettere, oltretutto con una busta paga che “nella teoria dei conti” neanche mi permette di usufruire di un gratuito patrocinio ( ! ) … … somministrati ( anche ) dalla Dott.ssa Daniela Carosella che, a dirne soltanto un paio ( ! ) alcuni giorni addietro travisava od erroneamente traduceva una mia educata e cortese richiesta di essere accanto a mia figlia in un suo momento di sconforto e preoccupazione ( attendendo anche al di fuori dello studio ) riferendo al Tribunale per i Minorenni di Roma, tra le altre, che nella circostanza avrei attuato comportamenti prepotenti e anomali, definendomi “nocivo” per la stessa ( ! ) e anche sottoponendola a un enormità di test psichiatrici dai più ritenuti non adatti a valutare tale quattordicenne nella sua specifica situazione o con correttezza, tra cui un multifasico della personalità Minnesota 2 MMPI 2 di circa 500 domande ( ! ) … CON PRESUPPOSTI DEL GENERE PERTANTO, SI RITENGONO CONFERMATI I PERSONALI DUBBI SOPRA ESPRESSI DAL SOTTOSCRITTO; tali iter, da più ritenuti gratuiti, in quanto sarebbe evidente a chiunque abbia visto “o voglia vedere” che la stessa sta benissimo ( sin ad oggi e nonostante tutto ) e probabilmente anche “pericolosi” proprio perché potrebbero innescare meccanismi difesivi e/o di reattività con seguenti possibili mal o strumentali interpretazioni dei medesimi ( ! ) oltre che probabilmente volti a “chiudere il cerchio” non potendosi ovviamente asserire di “problematiche” senza consigliarne o disporne “il riparo” ( ! ); come: impedita dal suddetto tutore ad incontrarsi con il mio Legale Minorile ( l’Avv. Francesca Rossetti ) in quanto ritenuto non opportuno ( ? ) pur avendosi, però, tollerato o permesso l’accesso alla suddetta struttura di “casa famiglia” per colloquiare con mia figlia anche a soggetti privi di preventive o debite autorizzazioni; come: impedita ad assentarsi da scuola pur avendo manifestato malessere e conseguente forte stanchezza per la notte trascorsa insonne, ovvero negandogli il riposo pur innanzi a chiaramente esposte motivazioni di salute ( si ritiene ) preferendo o ritenendo o dovendo dare priorità ai risultati scolastici ( nessun assenza con quanto più massimi/e voti e presenze ) piuttosto che ad un più sano e cautelare equilibrio tra tali impegni ed il salutare riposo ( ! ); FATTI OVVIAMENTE RIFERITI AL TUTORE MALGHERINI CRISTINA MA SENZA OTTENERE INVERSIONI NE’ RILEVANTI ATTENUAMENTI DI TALI SISTEMI EDUCATIVI PRATICATI PRESSO LA SUDDETTA STRUTTURA DI “CASA FAMIGLIA” … … RECENTEMENTE ARRIVANDO A METTERE IN DUBBIO LA SINCERITA’ DI MIA FIGLIA RELATIVAMENTE AI SOPRA ESPOSTI FATTI ( ! ). A tale punto potreste chiedervi: chissà che cosa avrò mai commesso, fatto o detto per incappare in tali, tanti e ad ogni grado come in ogni luogo avversi provvedimenti e determinazioni e coinvolgenti anche la mia “sfortunata” figlia ( ? ). IN REALTA’ MAI NULLA DI OFFENSIVO O DI SCORRETTO O DI MALE VERSO NESSUNO, MAI ( ! ); Vi chiederete allora se sono assistito da un avvocato ( ? ). Ne ho dovuto incaricare due ( l’Avv. Rossetti Francesca e l’Avv. D’Angeli Massimiliano – del Foro di Roma ) ma non so proprio come riuscirò a versare loro il dovuto trovandomi di fatto in una grave situazione di indigenza conseguita mio malgrado dalle vicissitudini sotto esposte e vivamente sperando ( sentendomici in sintonia ) che anche questi non abbiano a “subire” più o meno esplicite pressioni ( come si è verificato per altri precedenti ) volte a distoglierli dalla “retta via” di tutelare i diritti del “pesciolino” a fronte della prepotenza della “balena” ( ! ), ovvero a far loro impostare una linea difensiva assolutamente passiva ed arrendevole che “ignori” inconfutabilità favorevoli a dimostrare la mia estraneità ai fatti di accusa. Io, Silvestro Giuseppe, privo dei genitori in quanto passati ad altra vita e di altri familiari che mi possano/vogliano dare supporto o aiuto per questioni di mentalità e trascorse vicende di contrasto; privo e privato di conoscenti e amici anche per ovvio imbarazzo innanzi ad innascondibili e compromettenti oltre che continui accertamenti psichici e con in più provvedimenti di destituzione ed allontanamenti da Roma e comunque non tali da non poterci fare più di “due chiacchiere”; io, comunque con orgoglio, appartenente alla Polizia di Stato da venti quattro anni e da venti di questi sottoposto proprio presso tali ambiti a ingiusti e ingiustificabili provvedimenti a carattere punitivo e ostativo di vario genere, per gli effetti di cui sono stato costretto a indebitarmi praticamente a vita ed oltretutto con attualmente che mi trovo anche privato di tale attività in quanto sospeso dal servizio, POSSO FAR POCO E CON FATICA PER SOSTENERE, IN PARTICOLARE, LE SPESE DI DIFESA OLTRE A QUELLE DI PERIZIE COME PURE DI GENERALE SUSSISTENZA, TRA CUI: a) al procedimento giudiziario instaurato c/o il Trib. per i Minorenni di Roma su basi prodotte da: personale del precedente ambito scolastico di mia figlia ( di fatto insignificanti ed avversamente tendenziose ); da personale dell’ex IV° Municipio del Comune di Roma ( e anche queste avversamente tendenziose oltre che evidentemente frutto di erronee valutazioni e/o travisamenti e mendacità ); dall’ennesimo ed incallito accusatore di turno rispondente al nominativo Pascale Giuseppe ( di cui più avanti esporrò ). L’udienza presso tale Dicastero si è svolta questo 27/01/2015 ma non vi ho potuto partecipare in quanto non convocato ed ovviamente non ammesso pur essendo stato presente al di fuori di quell’Aula; b) al procedimento giudiziario instaurato c/o il Tribunale Ordinario di Roma sulle medesime sopra accennate basi prodotte dall’accusatore di turno ( di cui sopra al punto a ) e con la prima Udienza che si è svolta questo 24/2/2015 con me presente … le mie percezioni ( ? ) assoluta fiducia e speranza nella Giustizia e nel Giudice ma potrebbe tentarsi di “imbrigliarlo” per condurlo verso determinate decisioni ponendogli in rilievo ( o sottoponendo ) alcuni documenti piuttosto che altri ( ! ) e con “difese” passive e arrendevoli esponenti argomenti inconsistenti e ininfluenti … INSOMMA UNA BATTAGLIA GIUDIZIARIA PORTATA AD ESSERE CONDOTTA CON STRATEGIE ERRATE O NON IDONEE E SENZA ARMI OD EFFICACI, PUR ESSENDONE IN POSSESSO ( ! ) … comunque la prossima Udienza è stata stabilita al 18 Giugno 2015; c) all’ennesimo procedimento disciplinare ( il quinto volto a destituirmi dalla Polizia di Stato ) questo instaurato ai sensi dell’Art. 7 del D.P.R. 737/1981 sulle basi fornite da un altro accusatore ( in merito al quale esporrò avanti ) e di cui la fase della trattazione orale – seguente però un istruttoria segnalata come volta ad agevolare il procedere verso tale estremo provvedimento pur in assenza dei necessari presupposti – si svolgerà, se non rimandata, questo prossimo 19/03/2015 al Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma ( ! ); d) all’ennesimo iter di natura psichica instaurato ( con scorrettezze e/o illegittimità specificate ai sottostanti punti 91 e 92 ) sulle stesse basi da cui hanno avuto origine i suddetti procedimenti giudiziari ( di cui alle qui sopra stanti lettere a e b ) e oltretutto, come da effettuate formali segnalazioni d’irregolarità, protraendolo con accertamenti specialistici da fargli effettuare presso il settore Neurologia e Psichiatria del C.M.O. della Cecchignola nel corso di cui – considerate le basi di instaurazione del relativo iter, per l’appunto ( sopradette ) e le precedenti esperienze sotto rappresentate ( che anche lasceranno basiti ) – nulla scoraggia dal pensare che potrebbe agirsi in maniera tale da emettere una diagnosi che vada a sostenere o supportare od a non contrastare: 1) quanto già scritto sulla mia persona in precedenti ambiti sanitari appartenenti alla Polizia di Stato ( di cui i fatti di riferimento sono esposti nella presente ) 2) le vacue e fantasiose accuse con risvolti criminosi e psicopatologici prodotte a verbale nei confronti della mia persona presso Uffici della Questura di Roma; 3) un p. m. l. di inidoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ( di fatto vero e proprio pallino da lustri ); e) quant’altro ancora attiene la gestione economica di tale incredibile situazione generale. Stimolo ogni forma di incoraggiamento e sostegno e più concreto aiuto che mi si vorrà dare; a tal fine ponendo a disposizione la mia casella di e-mail super_peppeniello@libero.it; il mio attuale domicilio ( ad oggi presso il dormitorio della Parrocchia “Santa Maria Madre della Misericordia” in Roma ); il mio cell. 349/6840211 e 346/3459159; il mio IBAN BANCA UNICREDIT IT40Y0300203278000013310734 per ogni reattivo, libero, e spontaneo aiuto economico che si riterrà di voler concedere al fine di permettermi di fare fronte alle infinite ed insostenibili spese alle quali sono attualmente sottoposto, conseguite dai devastanti effetti delle vicissitudini sotto narrate. La mia storia Il sottoscritto Silvestro Giuseppe, nato a Napoli il 16/04/1965 ( cell. 349/6840211 o 346/3459159, e-mail super_peppeniello@libero.it ) residente in Roma alla Via Augusto Genina civ. 10 ma, di fatto, senza fissa dimora in quanto alloggiato in un dormitorio Caritas ( situato in Roma alla Via dei Gordiani civ. 365 ) per essere stato colpito da un provvedimento dell’A. G. G.I.P. che di fatto gli impedisce di avvicinarsi a tale propria abitazione; padre di Rebecca ( nata a Roma il 29/3/1994 ) e Mirella Greta ( nata a Roma il 25/05/2000 ) nella Polizia di Stato dal Maggio del 1990, appartenente all’Autocentro ( di Roma, Via Alessandro Magnasco civ. 38 ) attualmente sospeso dal servizio in conseguenza del sopradetto provvedimento del Trib. Ordinario di Roma, successivamente colpito anche da inasprimento di tale misura con l’arresto del 3/08/2014 per essere condotto a Regina Coeli ove è rimasto sino all’attenuazione di tale estremo provvedimento con gli arresti domiciliari in Roma. Attualmente in libertà ma permanendo nei suoi confronti il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal Pascale Giuseppe ( presunta parte offesa e più avanti meglio specificato ) nonché di comunicare con lo stesso, con qualsivoglia mezzo, se non autorizzato dall’A. G. G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma. Alla origine oggetto di avverse ed ingiustificate attenzioni e colpevole solo di aver tenacemente tentato di far valere diritti e ragioni con i mezzi consentiti e nelle competenti Sedi Istituzionali in merito a un avversa situazione lavorativa ( esposta sotto ) nei confronti di un potere verosimilmente non accondiscendente ad un tale genere di prese di posizione seppur di diritto e nel rispetto della Legge. Testimonianza: “… perseguitato da un potere forte e odioso, stritolato da una burocrazia demenziale ed i suoi diritti sono stati calpestati dallo strapotere di uomini che hanno anteposto le loro antipatie personali al loro reale dovere di ufficio. E’ già un fatto straordinario che nonostante tutto, almeno formalmente, un altra Istituzione e cioè quella della giustizia amministrativa, le abbia dato ripetutamente ragione. Tuttavia la ragione che lei ha ottenuto è ben diversa dalla giustizia perché i giudici di merito si sono fin qui limitati a sanare i provvedimenti emessi contro di lei ma senza mai raggiungere due obiettivi minimali: dissuadere da ulteriori azioni nei suoi confronti e compensare il danno subito, almeno, con la condanna alle spese della parte resistente e soccombente. Detto ciò è piuttosto evidente che vi siano numerose persone gerarchicamente a lei sovrapposte e anche un vertice a lei nemici …” ( tale testimonianza è allegata ed è risalente all’anno 2013 ). Tutto come segue ebbe concreto inizio. 1) Che entrato a far parte della Polizia di Stato il 09/05/1990, il sottoscritto veniva inviato ad effettuare il corso presso la Scuola di Polizia di Trieste e al termine di questo si determinava il suo trasferimento a Roma ove, presso il Commissariato “Prati” della Questura di Roma, uno dei primi e più concreti provvedimenti preso nei suoi confronti fu quello di punirlo con un richiamo scritto relativamente ad un servizio notturno di vigilanza esterna espletato presso un obiettivo sensibile, pur impedendovi che si verificassero problemi od incidenti e concludendolo infatti con la massima regolarità, con l’accusa di avere conversato ( intorno alle ore 03.00 della notte ) con un Carabiniere ( però anch’egli ivi in servizio ed in particolare di fatti attinenti il servizio ) in atteggiamento ritenuto rilassato ( ! ). Il sottoscritto non proponeva ricorso avverso tale provvedimento per mera inesperienza; 2) che nel 1992 il sottoscritto veniva trasferito presso il “Reparto Volanti” della Questura di Roma ( il pronto intervento del 113 ) ove, dopo un breve periodo di apparentemente tranquilla attività, cominciarono a evidenziarsi episodi di intolleranza nei suoi confronti come tendenti ad emarginarlo ed isolarlo ma in nessun modo concretamente giustificabili essendo costui una persona osservante e con buoni comportamenti verso chiunque, con già da allora episodi di sistematica molestia e provocazione posti in essere a orari notturni o di riposo a mezzo colpi “mirati e dosati” inferti in corrispondenza delle pareti del suo alloggio o alla porta dell’ingresso. Tali ( anomali ) fatti non sono mai stati esposti dal sottoscritto formalmente per evitare di essere frainteso per psichicamente disturbato con le intuibili conseguenze del caso ( ! ); 3) che per tutto il periodo di servizio operativo prestato presso il “Reparto Volanti” della Questura di Roma ( circa cinque anni ) al sottoscritto non fu mai aumentato e neanche fisiologicamente, il punteggio valutativo annuale (doc. 2) pur non avendo: mai causato incidenti quando era impiegato come autista di volante, né disservizi o problematiche di qualsiasi genere quando era impiegato come capo pattuglia, né subito provvedimenti disciplinari ( ad eccezione di un banale richiamo orale per l’alloggio visto in lieve disordine a seguito del controllo effettuato dall’allora Vice Dirigente Dr. Liberatore Lucio ) e tutto pur avendo subito due incidenti riconosciutigli dipendenti dal servizio, ovvero verificatisi nell’adempimento del dovere; 4) che presso la successiva sede di servizio ( Uff. Gabinetto della Questura di Roma ) avendo lì avuto motivo di acquisire documenti amministrativi tra cui il rapporto informativo del Funzionario di Gabinetto Dott.ssa Franchini Lucia (doc. 1) dalla lettura di questo il sottoscritto veniva a conoscere che con un atto riservatamente indirizzato al Questore di Roma e relativo al su detto periodo di appartenenza (di cui al punto 2) era stato subdolamente e infondatamente indicato dalla Dott.ssa Giovanna Petrocca ( all’epoca dei fatti Funzionario di nucleo presso il “Reparto Volanti” ) di essere stato egli stesso causa dei menzionati episodi di intolleranza ( ! ). In merito a tali accuse ne apparve subito evidente l’infondatezza poiché dal Questore di Roma non furono adottati provvedimenti punitivi nei confronti del sottoscritto, che altrimenti risulterebbero agli atti; 5) che presso tale Ufficio di Gabinetto vennero anche disposti nei confronti del sottoscritto praticamente “improvvisi” provvedimenti di spostamento di ufficio e sempre come segue motivandoli: “esigenze di servizio” ( ! ). Infatti, inizialmente assegnato all’Ufficio Telegrafo, dopo alcuni mesi venne inaspettatamente spostato all’Ufficio Servizi e poi, dopo qualche settimana, da lì all’Ufficio Posta sin a quando, con messaggio urgente del 27/6/1998 – comunicatogli però p. p. v. solo alle ore 18.00 circa del 30/6/1998, ovvero poche ore prima dell’ora in cui l’ordine in questo impartito avrebbe dovuto risultare già eseguito ( e anche se gli uffici da questo interessati erano tutti situati nelle vicinanze come pur avendo potuto permettersi di concedergli il tempo necessario ad organizzarsi sia con la famiglia che in merito a un tipo di servizio del tutto diverso rispetto a quello sin ad allora svolto ) – gli venne anche ordinato di aggregarsi al Commissariato della Questura di Roma Lido ( Ostia Antica ) per tutta la durata del periodo estivo (doc. 4); 6) che il sottoscritto cadeva malato proprio dalla stessa sera del 30/6/1998 per: “Faringo tracheite febbrile” e “Sindrome influenzale febbrile” con totali sei giorni di prognosi scadenti il 05/07/1998 (doc. 5) e così, probabilmente indisponendo i vertici della Questura di Roma pur se giustificato dallo stato di malattia, glissando l’ordine di aggregazione; 7) che rimessosi dal malessere il sottoscritto riprese quindi servizio presso l’ufficio di appartenenza ( Ufficio Posta ) il 6/07/1998 con turno 8.00/14.00. Alle ore 09.00 della stessa mattinata però, perentoriamente, il sottoscritto veniva convocato dal Funzionario Dr.ssa Lucia Franchini e da costei inviato d’autorità all’Ufficio Sanitario Provinciale ( sito presso il piano soprastante ) per farlo lì sottoporre a visita ad indirizzo psichico (doc. 6) dal di lì Direttore Dr. Sacco Paolo; 8) nella stessa suddetta circostanza la Dott.ssa Franchini Lucia dava anche a conoscere al sottoscritto che tale decisione era stata presa sulla base dei gravi contenuti di due relazioni di servizio (doc. 7 e 8) redatte nei confronti della sua persona ma dalle quali però, lì permessagliene la visione insieme al rapporto informativo che le accompagnava (doc. 1) scaturirono null’altro che travisamenti e affermazioni tendenziose prive di qualsivoglia riscontro nonché, in particolare, un eccezionale ed anomala similarità sia nella forma che nell’orientamento delle accuse oltre che, addirittura, una descrizione di un disturbo bipolare come fosse già “bello e suggerito” per i sanitari ( ! ) per altro, esponendo di un fatto che in nessun modo si era verificato, ovvero di avere provocato un diverbio con un anziano impiegato delle Poste Italiane, dell’Ufficio di Piazza San Silvestro e rispondente al nominativo di Ziantoni Renato. Costui però, successivamente incontrato dal sottoscritto presso la sua sede di servizio per comprendere cosa stesse in realtà succedendo, con presente la vice direttrice di quell’Ufficio Postale manifestò di non sapere nulla della vicenda e per iscritto dei suoi buoni e rispettosi comportamenti (doc. 9). A nulla valse però far presente tale testimonianza, palesemente smentente delle accuse e dando così la percezione che, ben più dell’accertamento della verità, si cercasse un “atto di appoggio” sul quale basare i provvedimenti di richiesta di accertamenti psichici e/o punitivi – E TALE “IPOTIZZATO” MODO DI AGIRE E PROCEDERE, COMUNQUE SI PENSI, VERRA’ PALESEMENTE POSTO IN ESSERE IN PIU’ CIRCOSTANZE PER I SEGUENTI QUINDICI ANNI ( ! ); 9) che obbedendo all’ordine verbale della Dr.ssa Franchini Lucia, pertanto, il sottoscritto dovette recarsi all’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma per sottoporsi a visita dal di lì Direttore Dr. Sacco Paolo ( non più tra noi ) e dal quale, con fare frettoloso ed un secco “mi dispiace adesso sta tutto a te”, si vide irrogare i primi di un infinita serie accertamenti di natura psichica da effettuare presso il C. M. O. della Cecchignola dal giorno dopo 07/07/1998 (doc. 6); 10) che con verbale del 9/07/1998 al sottoscritto fu quindi ritirata l’arma in dotazione individuale con le manette ed il tesserino di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato (doc. 10) irrogando così nei suoi confronti il primo concreto e umiliante provvedimento impedente l’espletamento del servizio con gli altri suoi colleghi e da un origine di eppure palesi e palesate pretestuosità e mendacità ( ! ); 11) conclusi tali accertamenti psichiatrici, con decisione del 21/08/1998 – forzata dal Dr. Sacco Paolo lì presente in commissione ( inopportunamente avendone lui stesso deciso l’interessamento – di cui su al punto 9 ) – veniva dichiarata la temporanea inidoneità del sottoscritto al servizio di Polizia per trenta ( 30 ) gg. in quanto asseritamente affetto da: “Tratti ipertimici del se con in atto lievi note disforiche da ricontrollare” (doc. 11). DA QUI INIZIARONO A ESSERE EMESSI NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO PROVVEDIMENTI E PARERI DI NATURA PSICHICA PRATICAMENTE “A GOGO” TRA I PIU’ FANTASIOSI E CONTRASTANTI RISPETTO ALLA NUDA REALTA’ DEI FATTI ( ! ). In tutela dei propri diritti il sottoscritto contattava il Prof. Maurizio Marasco ( Psichiatra e Psicopatologo Forense ) il quale, dopo essere stato informato dei fatti salienti inerenti “la problematica” e propri esaustivi accertamenti, con una relazione clinica (doc. 16) permetteva allo stesso di impugnare tale ( pretestuoso ) giudizio innanzi al T.A.R. Lazio ove, con Sentenza passata poi in giudicato, se ne deliberava l’assoluta illegittimità (Sentenza 13155/1998 T.A.R. Lazio allegata); 12) tale iter di accertamenti psichiatrici, durato tre ( 3 ) lunghi mesi, veniva poi concluso in data 30/09/1998 emettendo nei confronti del sottoscritto il seguente p. m. l.: “Idoneo al servizio nella Polizia di Stato” (doc. 12); presso il C. M. O. della Cecchignola, perciò, veniva rilasciato allo stesso un foglio di uscita ( attestante la riconosciuta idoneità al servizio nella Polizia di Stato ) con cui lo stesso poté riprendere il servizio nel ruolo di appartenenza (doc. 13); 13) che con verbale dell’1/10/1998 vennero riconsegnati al sottoscritto sia l’arma di dotazione individuale che le manette ed il tesserino personale di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato (doc. 14) disponendo però, a sua insaputa, anche incomprensibili e umilianti verifiche del suddetto foglio di accertata idoneità al servizio ed uscita (doc. 15) volte a verificarne la veridicità ( ! ); 14) che per l’appunto il Prof. Maurizio Marasco (già nominato al punto 11) specialista in Neurologia e Psichiatria, incaricato di Psico-Patologia Forense presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma, con la propria suddetta relazione clinica, in particolare accertava nei confronti del sottoscritto quanto testualmente segue: “… le varie diagnosi formulate dai sanitari che hanno posto in aspettativa forzata il Silvestro, appaiono ictu-oculi pretestuose e niente affatto indicative di una patologia psichiatrica inquadrabile in un effettiva condizione d’infermità mentale o di disturbo di personalità o di disagio emotivo …” (doc. 16); 15) che circa venti giorni dopo essersi conclusi gli accertamenti psichiatrici ( quelli effettuati presso il C.M.O. della Cecchignola ) a seguito di ulteriore e avversa segnalazione prodotta dall’Ispettore Capo Ardolino Eligio Gaetano ( già autore di una delle anzidette relazioni accusatorie – al punto 8 ) veniva notificato al sottoscritto il provvedimento disciplinare della pena pecuniaria con le seguenti motivazioni: “Comandato di servizio presso l’Ufficio Posta, rifiutava di registrare alcuni fax in giacenza rivolgendosi in modo irriguardoso nei confronti del superiore che gli aveva impartito l’ordine.” (doc. 18). Seppur i fatti s’erano svolti in modo differente – avendo il sottoscritto fatto presente al suddetto superiore gerarchico, con allora lì presente l’Ag. Scelto Zanni Roberto ( attualmente in forza presso l’Uff. Servizi Tecnico Logistici di Forte Ostiense ) che la postazione fax era operativamente e visibilmente già occupata dal Sovrintendente Agosta Armando e pertanto non sarebbe stato opportuno scalzare un collega ( anche superiore gerarchico ) per compiere oltretutto un lavoro già effettuato; il sottoscritto riteneva di non produrre ricorso avverso il provvedimento ed ancora per non rischiare di inasprire il già teso clima lavorativo – invano ( ! ); 16) che poco tempo dopo fu notificata al sottoscritto anche un altra lettera di contestazione di addebiti disciplinari, relativa ad un suo, asserito, essersi assentato da un obiettivo di cui era stato incaricato della vigilanza (doc. 19). Avverso tali addebiti il sottoscritto produceva le deduzioni (doc. 20) con cui, in particolare, espose che prima di intraprendere quel servizio di vigilanza – dando a tutti gli effetti il cambio in divisa ed apponendo la firma sull’apposito registro di quel posto di vigilanza ( espletamenti di prassi che non vennero effettuati proprio perché non intraprese quel servizio ) – avvertì l’acutizzarsi di un preesistente malanno al punto da far ritenere opportuno a personale della Sala Operativa della Questura di Roma ( contattato con urgenza proprio per tali motivi ) di richiedere che lo stesso venisse accompagnato al vicino Pronto Soccorso del Policlinico “Umberto I°” a mezzo di ambulanza (doc. 21) – insolitamente però, andando successivamente a predisporre anche in modo tale da consentire l’instaurazione del procedimento disciplinare in argomento. Ed a dirla tutta, se proprio si voleva punire qualcuno ( e ancora non si capisce per quale effettiva mancanza ) allora dovuto essere sottoposto ad inchiesta disciplinare il personale che smontava dalla notte, ossia del turno di servizio appena precedente quello che avrebbe dovuto coprire il sottoscritto proprio perché non aveva atteso che lo stesso avesse regolarmente intrapreso il servizio prima d’abbandonare il posto. Comunque, discordantemente dalle accuse inizialmente formulate – avendogli contestato che a un controllo era risultato assente presso l’obiettivo di cui era stato incaricato della vigilanza – il Questore di Roma infliggeva al sottoscritto un provvedimento disciplinare di pena pecuniaria con i seguenti testé motivi: “Intraprendeva un servizio di vigilanza fissa in abiti civili. Nella circostanza si discostava dall’obiettivo da tutelare senza notiziare la Sala Operativa al fine di ottenere la temporanea sostituzione” (doc. 22). Anche relativamente a questo provvedimento il sottoscritto ritenne di non produrre ricorso per non inasprire il teso clima lavorativo – e ancora invano ( ! ); 17) successivamente, con lettera del 15/02/1999 dell’Ufficio Sanitario della Questura di Roma a firma del Dr. Sacco Paolo – che si rammenta essere colui che decise l’inizio ed il proseguo degli innumerevoli accertamenti di natura psichica descritti in questa lettera – il sottoscritto venne da questi proposto per l’adozione di un provvedimento disciplinare (doc. 23) solo per avergli inviato un telegramma (doc. 24) con cui per le vie brevi gli chiedeva notizie in merito al rinnovo della propria patente ministeriale, scaduta da tempo e per la quale le richieste in tal senso erano state lasciate senza risposta; 18) che a tale “decisa” richiesta per l’adozione di un provvedimento disciplinare non venne dato seguito, ma meno di un mese dopo, con lettera del 12/03/1999 del Direttore della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, venne disposto l’invio del sottoscritto presso il suddetto Ufficio Sanitario Provinciale ( dal Dr. Sacco Paolo, per l’appunto ) motivando che lì avrebbe dovuto essere sottoposto a visita per la convalida della patente ministeriale (doc. 25). Presso tale sede tuttavia, anziché sottoporlo alle specifiche visite gli veniva notificato che avrebbe dovuto sottoporsi ad accertamenti psichiatrici presso il C. M. O. della Cecchignola, in data 15/03/1999, in quanto asseritamente affetto da anomalie comportamentali (doc. 26); 19) che tali accertamenti psichiatrici vennero conclusi il 22/3/1999 con esito di sì idoneità del sottoscritto al servizio nei ruoli di appartenenza della Polizia di Stato (doc. 27) rendendolo edotto ( per confidenza fatta dal Dr. De Bonis Giuseppe, medico della Polizia di Stato in servizio presso detto C. M. O. ) di pressioni poste in essere da Vertici della Questura di Roma volte a farlo giudicare inidoneo al servizio nella Polizia di Stato ( ! ); 20) che trascorsi due giorni dalla notifica di tale favorevole esito di sì idoneità al servizio – con un altro fax della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, questo del 24/3/1999 – fu ancora disposto nei confronti del sottoscritto obbligo a presentarsi presso l’Ufficio Sanitario Provinciale alle ore 9.00 del giorno seguente 25/03/1999 per il rinnovo della patente ministeriale (doc. 28). Lì però, per la seconda volta, anziché sottoporlo alle specifiche visite, nei suoi confronti si disposero ( e sempre per volontà del fu Dr. Sacco Paolo ) accertamenti specialistici ad indirizzo psichico da effettuarsi alle ore 9.00 del 25/06/1999 presso quello stesso Ufficio Sanitario Provinciale (doc. 29); 21) lì puntualmente presentatosi il sottoscritto vide ancora disporre nei confronti della propria persona e nella solita manciata di minuti, accertamenti psichiatrici da effettuarsi in data 5/7/1999 presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Castro Pretorio (doc. 30) – anche questi successivamente conclusi a suo favore, avendosi lì emesso il seguente p. m. l.: “Idoneo al servizio di Polizia. Non necessitano ulteriori controlli” (doc. 31); 22) che tale favorevole esito veniva quindi trasmesso/comunicato al Direttore dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma ( il Dr. Sacco Paolo ) il quale, ma non prima che fosse trascorso un ( 1 ) mese, con una lettera riservata del 30/8/1999 (doc. 32) lo comunicava alla Dott.ssa Valeria Delle Rose ( Dirigente dell’Ufficio Passaporti ove il sottoscritto prestava il servizio ) la quale, a sua volta, quanto prima se non nell’immediato, avrebbe dovuto notificarlo al sottoscritto per il contestuale reimpiego dello stesso nei servizi di Polizia di cui al suo ruolo di appartenenza – le cose non andarono però proprio così ( ! ); 23) ebbene tale favorevole esito fu sì fatto notificare al sottoscritto dalla Dott.ssa Valeria Delle Rose con contestuale restituzione dell’arma in dotazione individuale e quant’altro, ma soltanto appena prima di rendere efficace nei suoi confronti ( con un altra subito successiva notifica ) un provvedimento di sospensione dal servizio (di cui sotto al punto 24) che, come ben si sa, prevede oltre al forzato allontanamento dal posto di servizio ed il dimezzamento dello stipendio, anche il ritiro di quanto assegnato all’atto dell’assunzione ( ovvero l’arma, la divisa e quant’altro ); 24) che infatti con lettera di contestazione di addebiti del 28/5/1999 a firma del Dr. Domenico Sannino, era stato instaurato sul sottoscritto un procedimento disciplinare motivando che questi aveva riferito ai mass media notizie a carattere scandalistico (doc. 33 e 34). A conclusione del procedimento il sottoscritto veniva proposto per sei mesi di sospensione all’unanimità, ovvero con partecipazione punitiva anche dei due sindacalisti ( di cui uno del S.i.u.l.p. ) che in quella medesima circostanza componevano il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma, con funzioni di difesa (doc. 35). Tale proposta veniva accolta ed inflitta dal Capo della Polizia con notifica datata 12/11/1999 decorrente dal giorno seguente 13/11/1999, con quindi il nuovo ritiro dell’arma in dotazione individuale ( che soltanto alcuni minuti prima gli era stata ri-consegnata ) della divisa e di quant’altro (doc. 36); 25) che un istanza di ferie prodotta dal sottoscritto veniva (del tutto inaspettatamente ) respinta dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza Dott.ssa Valeria Delle Rose, seppur proprio da Costei ne era stata assicurata la concessione ( dallo stesso chiesta in considerazione del particolare ed avverso periodo lavorativo al fine di non rischiare di prenotare inutilmente il volo ) adducendo le seguenti motivazioni: “Piano ferie modificato rispetto a quanto comunicato in precedenza, ho già pianificato per altri colleghi. Non è possibile concedere inoltre il periodo è troppo lungo.” (doc. 37); 26) che il 24/2/2000, data relativa al periodo in cui il sottoscritto stava scontando il provvedimento di sospensione dal servizio, mentre si trovava in casa a pranzare con la propria compagna, sopraggiungeva, senza preavvisare, un poliziotto che con atteggiamenti alquanto perentori gli notificava un “invito” a presentarsi presso il proprio Commissariato San Basilio ( della Questura di Roma) per ragioni di giustizia ma comunque, si ritiene, non di urgenza tale da giustificare siffatte modalità di notifica (doc. 38). A seguito di tale modo di agire – infatti sarebbe stato infatti più che sufficiente produrre il predetto invito per via telefonica ed il sottoscritto si sarebbe egli stesso recato presso detto Ufficio di Polizia per ricevere la notifica od anche preavvisare ( in tal senso ben conoscendo ogni suo recapito ) per poi giungere quindi ad orari consoni; la compagna del sottoscritto, allora al sesto mese di una gravidanza nient’affatto facile e memore delle precedenti vessazioni o particolari “attenzioni” subite dal suo compagno/sottoscritto ( anche dalla stessa in un certo qual modo subite e tollerate ) ne ebbe a conseguire un lieve malore; 27) che due mesi dopo, ossia nel Maggio del 2000, il sottoscritto dovette chiedere l’autorizzazione a fruire di un alloggio di servizio per essersi separato da tale compagna – essendosi questa comprensibilmente ( ! ) stancata di doverlo dividere con continui problemi disciplinari e sanitari ma soprattutto con le intuibili conseguenze di questi. L’alloggio di servizio gli venne comunque concesso e presso la Caserma della Polizia di Stato “Davide Campari” – anche questa sotto le competenze dell’Ufficio Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale della Questura di Roma. E anche qui purtroppo, ben presto, iniziarono ad essere attuati nei suoi confronti i soliti comportamenti gratuitamente accusatori ed intolleranti presumibilmente volti a creare i presupposti per poterlo estromettere dal suo contesto lavorativo della Polizia di Stato; 28) che con un atto di relazione del 19/04/2001 a firma del Sovrintendente Volo Pasquale ( responsabile della suddetta Caserma “Davide Campari” ) il sottoscritto veniva da questi indicato come autore di ritenuti danneggiamenti che a dire dello stesso sarebbero stati commessi presso il quinto piano di tale caserma, nonché di dispetti a danno di personale delle pulizie ivi lavorante – il tutto senza sostegno di prove o testimonianze e finanche egli stesso ammettendo, pur persistendo nel dire accusatorio, che: “Non ci sono prove concrete …” (doc. 39). Dopo avere ovviamente espletato i doverosi accertamenti, il Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale della Questura di Roma non reperiva riscontro alle accuse ( infatti infondate ) dal momento che non adottò nessun provvedimento sul sottoscritto che altrimenti risulterebbero agli atti. Si evidenzia che il sottoscritto riteneva di provvedere a chiarire l’effettiva realtà di quella incredibile situazione alloggiativa – ovvero lo stato di estrema fatiscenza e possibile pericolo di alcune delle sue parti esterne e interne (doc. 40) – dovuto, a proprio parere, ad incuria e di vecchia data piuttosto che agli asseriti atti vandalici ( ! ); 29) che nelle date del 9/06/2001 e 12/6/2001 l’allora Assistente Abrugia Stefano ( attualmente in servizio presso il Poligono di tiro di Via Alessandro Magnasco civ. 60, presso Caserma della Polizia Stradale ) – risaputo per essere amico del sopra nominato Sovrintendente Volo Pasquale e alloggiato in una stanza posta fronte a quella del sottoscritto presso il 5° piano della Caserma “Davide Campari” – ebbe a produrre due distinte relazioni di servizio con cui lo accusava: di avere infilato un pezzo di stuzzicadenti nella serratura della porta di ingresso alla propria stanza; di aver preso a calci la stessa porta; di averlo apostrofato con parole offensive; di averlo sbattuto addosso a un muro; di averlo minacciato di entrargli nella stanza per tagliargli la gola; di avergli fatto recapitare un messaggio minaccioso (doc. 41 e 42). In realtà il sottoscritto non ebbe mai e neanche solo a pensare, di porre in essere tali aberranti e criminosi comportamenti che, proprio perché di siffatta gravità, se effettivamente fossero stati posti in essere e senza voler considerare altri fatti a loro smentita vanamente evidenziati dalle risultanze del procedimento d’inchiesta, avrebbero allora dovuto essere logicamente denunciati all’A. G. e dall’Abrugia Stefano in primis – ma di fatto però, si preferì che ciò non si verificasse (doc. 43); 30) con ulteriore relazione di servizio (doc. 44) questa del 13/07/2001 ed anche indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali della Questura di Roma, l’Ispettore Capo D’Alesio Claudio ( all’epoca responsabile della mensa sita al piano terra della Caserma Davide Campari ) accusava il sottoscritto di comportamenti scorretti e manchevoli verso colleghi e personale delle pulizie ivi lavorante. Anche in merito a queste ( ennesime e strampalate ) accuse però, dopo avere ovviamente effettuato i doverosi accertamenti di rito, dal Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale della Questura di Roma non veniva reperito riscontro ( infatti inesistente ) dal momento che non vennero adottati provvedimenti nei confronti del sottoscritto, che altrimenti risulterebbe agli atti ( ! ); 31) con ulteriore ed ancora avversa relazione di servizio dell’Ispettore Capo D’Alesio Claudio, indirizzata al Dirigente del corrispondente Ufficio responsabile della Questura di Roma ( suddetto ) il sottoscritto fu anche accusato di avere attuato comportamenti di natura vandalica ed intimidatoria (doc. 45) senza però, ancora, che fossero stati rilevati elementi idonei a supporto e proprio perché inesistenti. Ed infatti anche in questo caso, ovviamente effettuati tutti i doverosi accertamenti, non si reperiva riscontro alla segnalazione dal momento che non vennero adottati provvedimenti punitivi sul sottoscritto, che altrimenti risulterebbero agli atti ( ! ); 32) che delle accuse formulate nei confronti del sottoscritto presso la Caserma di Polizia “Davide Campari”, nell’arco di appena due mesi e dai suddetti al completo ( allora frequentandosi costoro anche al di fuori del servizio ) vennero poi portate avanti quelle formulate dall’Assistente Abrugia Stefano (di cui su al punto 29) ma senza ritenere, proprio per la loro gravità e prima di disporre i soliti “fulminei” accertamenti psichiatrici ( al punto 33 specificati e volti ad estrometterlo dal suo contesto lavorativo ) di accertarne la fondatezza – che infatti non v’era come successivamente acclarato sia dalle risultanze del relativo procedimento interno ( però ignorate ) che successivamente dal T.A.R. Lazio con la Sentenza 1519/2003; si ritiene che ben poco o nulla interessasse la fondatezza delle accuse ma bensì di poter disporre di basi su cui “legittimamente” instaurare sul sottoscritto ogni possibile provvedimento volto ad estrometterlo dal suo contesto lavorativo; 33) che nei confronti del sottoscritto vennero quindi disposti gli accertamenti di natura psichica ( motivati con le suddette accuse prodotte dall’Abrugia Stefano ) però, per l’appunto, prima di aver valutato le risultanze della relativa inchiesta ( ovvero la fondatezza o meno delle stesse ) soltanto dopo instaurata nei suoi confronti ai sensi dell’Art. 19 del D.P.R. 737/1981 ( destituzione ) notificandogli la lettera di contestazione di addebiti dell’11/08/2001 del Funzionario Istruttore Dr. Riccardo Buonocore (doc. 47); 34) che conclusi favorevolmente al sottoscritto anche tali accertamenti di natura psichica si determinò però di fargliene effettuare di ulteriori, in data 05/09/2001, presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica (doc. 49) ed anche questi che però venivano conclusi favorevolmente allo stesso – quindi “ribadendo” la sua idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ( ! ); 35) pochi giorni dopo veniva allora notificato al sottoscritto un ulteriore ordine di presentarsi presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, alle ore 8.30 dell’1/10/2001, per lì sottoporlo ad ulteriori accertamenti sanitari (doc. 50). In tale Sede furono “ovviamente” disposti accertamenti psichiatrici nei confronti del sottoscritto da effettuare in quella stessa mattinata dell’1/10/2001 presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica situato nella Caserma della Polizia di Stato di Roma – Castro Pretorio ed anche questi però favorevolmente conclusi con ulteriore riconoscimento della sua sì idoneità ai servizi nei ruoli della Polizia. Il tutto, ovvero queste improvvise e persistenti segnalazioni di comportamenti scorretti e manchevoli erano anche spesso accompagnate da alquanto anomale o insolite procedure ( o in qualsivoglia altro modo le si voglia identificare ) come ad esempio: che presso il suddetto Centro Medico il sottoscritto venne tenuto in attesa per quasi quattro ore prima di essere chiamato a visita ed appena prima di varcare la soglia dell’ufficio dello psichiatra, quasi gli si parò innanzi il Segretario del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma Dr. Marco Morelli, lì sopraggiunto per notificargli – però forse con un po’ “troppi” giorni di anticipo e nel luogo e momento di certo meno opportuno – l’ordine scritto di presentarsi in data 15/10/2001 presso tale sede di giudizio per effettuare la trattazione di cui al procedimento disciplinare ( volto a destituirlo dalla Polizia di Stato ) istruito dal Dr. Riccardo Buonocore (doc. 51) poi addirittura posticipata al 22/10/2001 (doc. 52) nonostante le predette modalità di notifica ( ! ) ; 36) che il sottoscritto, mentre procedeva l’inchiesta del Dr. Riccardo Buonocore, con una lettera riservata produceva richiesta di udienza al Capo della Polizia per esporgli di tale situazione lavorativa – tuttavia non esaudita per riferiti pressanti impegni (doc. 53); 37) che medio tempore, con una propria relazione del 20/09/2001 il Dr. Riccardo Buonocore concludeva la propria inchiesta disciplinare così riferendo: “Sono stati sentiti a verbale tutti gli alloggiati al 5° piano della Caserma Davide Campari” e “Non sono emerse testimonianze dirette circa i fatti avvenuti il 9 Giugno scorso” e ancora “Circa il comportamento tenuto dal Silvestro presso la Caserma Davide Campari si segnalano due episodi rappresentati dai testi Gaetano Pastura e Walter Principale” e infine “Nulla è emerso dall’esame del fascicolo personale” (doc. 54); 38) che se si fosse adottato più scrupolo ( trattandosi di un procedimento volto a destituire un padre di famiglia ) nel valutare tali conclusioni ed in particolare le dichiarazioni rese a verbale dai testi ivi nominati come anche degli altri alloggiati presso il 5° piano della Caserma Davide Campari (doc. 55) sarebbe risultata più che evidente la non corrispondenza con la realtà delle gravi accuse formulate dell’Abrugia Stefano (di cui sopra al punto 29) ed una presumibile avversa tendenziosità posta in essere dal Funzionario Istruttore, non avendo, nello specifico ed al contrario di come lo stesso riferiva, né il Pastura né il Principale riferito nei confronti del sottoscritto niente di comprovante od anche soltanto di avvalorante le accuse allo stesso rivolte. *** TALE PRESUNTA AVVERSA TENDENZIOSITA’ SI SAREBBE, PERO’, ANCOR AD OGGI VERIFICATA PER AGIRE ISTRUTTORIO DEL DR. ARMANDO GUARDA ( di cui all’ultimo procedimento disciplinare esposto avanti ed istaurato ai sensi dell’Art.7 del D.P.R. 737/1981, ossia per la destituzione ) AVENDO COSTUI ( visti e valutati i contenuti della sua relazione istruttoria del 09/05/2014 ) OMESSO O IGNORATO O NON RITENUTO OPPORTUNO DI SVOLGERE INDAGINI SU FATTI PERO’ INCONFUTABILMENTE INDIRIZZANTI VERSO L’ESTRANEITA’ DEL SOTTOSCRITTO DAI FATTI D’ACCUSA, PERALTRO FRAINTENDENDONE O TRAVISANDONE ALTRI E OTTENENDO IN TAL MODO, DI FATTO, DI AGEVOLARE O PERMETTERE L’EVENTUALE PROCEDERE VERSO UNA PROPOSTA DI DESTITUZIONE O COMUNQUE PUNITIVA SULLA SUA PERSONA ( ! ). *** Il Questore di Roma ritenne dunque di dover deferire il sottoscritto al giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina (doc. 56); 39) che alle ore 12.40 del 15/10/2001, per la seconda volta mentre pranzava con la propria compagna e figlia, ancora senza alcun preavviso, giungeva presso l’abitazione del sottoscritto personale della Questura di Roma ( uno, in divisa ) per notificargli che, alle ore 9.00 del 22/10/2001, avrebbe dovuto presentarsi presso il Consiglio Provinciale di Disciplina per effettuare la trattazione relativa al procedimento di disciplina istruito dal Dr. Riccardo Buonocore (doc. 57) – però apparendo oltremodo inopportuno tale comportamento avendo il sottoscritto potuto benissimo essere reperito presso il suo ufficio di appartenenza in quanto regolarmente in servizio e già da giorni ( ! ); 40) che il sottoscritto si presentò puntualmente presso il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma, ma lì giunto, dopo essere stato parcheggiato in attesa per quasi quattro ( 4 ) ore, con una notifica effettuata dal Segretario Dr.ssa Maria Rosaria Placanica, alle ore 12.25 del 22/10/2001, tale trattazione veniva finanche posticipata al 25/10/2001 (doc. 58); 41) con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma riunitosi in tale ultima data del 25/10/2001 – con la quale, tra le altre, si era evidentemente incappati nella manifesta irrazionalità o nel travisamento dei fatti asserendo che: “… dalle dichiarazioni rese dal Cappello Giuseppe e dal Pastura Gaetano risulta che l’Agente Scelto Silvestro Giuseppe ha comportamenti che rivelano mancanza di senso morale …” e che “… dall’inchiesta del Funzionario Istruttore emerge a carico dell’inquisito la responsabilità di quanto avvenuto all’interno della Caserma Davide Campari il 09 Giugno 2001 verso le ore 22.00 nei confronti dell’Assistente Abrugia Stefano” – a maggioranza di 3/5 il sottoscritto veniva proposto per il provvedimento della destituzione (doc. 59); 42) che senza entrare nel merito di tale estrema proposta disciplinare ( e proprio perché trattava di privare un padre di famiglia del lavoro, sua unica ed esclusiva fonte di guadagno e sostentamento ) con Decreto del Capo della Polizia datato 8/11/2001, notificato al sottoscritto il 19/11/2001, questi veniva destituito dalla Polizia di Stato a decorrere dal 20/11/2001 (doc. 60); 43) che mentre il sottoscritto si trovava già da giorni nella condizione di poliziotto destituito a tutti gli effetti – con ulteriore e inopportuna lettera di contestazione di addebiti, questa del 9/11/2001 notificatagli il 25/11/2001 a mezzo lettera raccomandata inviatagli presso l’abitazione dei suoi genitori sita ad Arzano – Napoli ( ove questi si trovava per necessità di sussistenza, essendo stato per l’appunto da poco destituito e quindi privato del proprio lavoro ) – ricevette dalla Questura di Roma anche comunicazione di avvio di un procedimento di disciplina con l’accusa di non avere ottemperato ad un invito a tagliarsi i capelli (doc. 61); 44) sebbene non più appartenente alla Polizia di Stato ( punto 42 ) ma avendo proprio perciò prodotto ricorso al T.A.R. Lazio e quindi per non incappare in procedimenti in sospeso eventualmente fosse stato riammesso in servizio a seguito dell’avere vinto la causa – il sottoscritto produceva quindi al Questore di Roma le proprie deduzioni difensive (doc. 62) nel rispetto dei tempi ed anch’egli a mezzo raccomandata a/r ( trovandosi per l’appunto molto distante da Roma, ad Arzano – Napoli ). Solo dopo avere ricevuto tale lettera di deduzioni difensive il Questore di Roma archiviava il procedimento ma facendo espressa riserva di riesaminarlo qualora fosse rivissuto il rapporto di impiego tra lo stesso e l’Amministrazione della Polizia di Stato (doc. 63); 45) ovviamente il sottoscritto avversava anche il provvedimento di destituzione innanzi al T.A.R. Lazio Il quale, con Sentenza 1519 del 2003, accertava come segue: “Emerge la non coincidenza o corrispondenza tra i fatti addebitati e sanzionati dalla norma, di cui è stata contestata la violazione e quelli accertati in sede di istruttoria e tale circostanza oltre a riflettersi sulle motivazioni del provvedimento impugnato inficia la contestata sanzione di destituzione anche sotto il profilo della manifesta irrazionalità o del travisamento dei fatti” ( tale Sentenza è allegata ). Tale Sentenza T.A.R. passava in giudicato, ovvero veniva accettata dall’Amministrazione; 46) con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8/05/2003 (doc. 64) veniva quindi disposta la riammissione in servizio del sottoscritto con decorrenza 24/05/2003, ma illegittimamente anche la sua ri-sottoposizione ad accertamenti attitudinali per il giorno 26/5/2003 essendo che la normativa ( Art. 25, comma 2, Legge 121 del 1981 e Art. 9, D.P.R. 904 del 1983 ) disponeva che: “Relativamente ai soggetti che espletano funzioni di Polizia, durante il rapporto d’impiego l’Amministrazione può, d’ufficio, verificare l’idoneità psico-fisica al servizio ma non quella attitudinale”. Il sottoscritto si sottoponeva comunque a tali accertamenti di natura attitudinale per non rischiare di inasprire il clima lavorativo – ma ancora invano ( ! ); 47) che presso tale Centro Psicotecnico, a seguito degli accertamenti attitudinali ( illegittimi ) effettuati sul sottoscritto nella giornata del 27/05/2003, si giunse ad un giudizio ( anche illegittimo ) d’inidoneità al servizio nei ruoli della Polizia per asserita carenza di uno dei requisiti di cui all’Art. 25, comma 2, della Legge 121 del 1981 (doc. 65). Preso atto della situazione lavorativa subita e tollerata dal sottoscritto sin ad ora ( di cui qui è stata esposta soltanto la minima parte, ossia quella documentabile ) e comunque pienamente compiendo il proprio dovere civile nonché di poliziotto e padre – per l’appunto tenendo tutto ciò ben presente ( ! ) – che si valutino ora, appresso, alcuni giudizi sui quali si andò a basare il provvedimento di cessazione del servizio nei ruoli della Polizia di Stato irrogato nei suoi confronti: “… acritico nel valutare le proprie esperienze tende ad assumere atteggiamenti vittimistici …” e “… si delinea un iperemotività che lo rende facilmente reattivo se contrastato o sotto stress …” e “… l’autocontrollo è insoddisfacente rispetto alle mansioni proprie dell’Agente di Polizia …” e “… inadeguato il contenimento della tensione del momento …” e dulcis in fundo “… ambivalente e demotivato rispetto all’Amministrazione e ad un suo possibile nuovo impegno in Polizia …”; TALE GENERE O SPECIE DI VALUTAZIONI MEDICHE/SANITARIE IL SOTTOSCRITTO LE INCONTRERA’ PER TUTTA LA SUA CARRIERA LAVORATIVA E SIN AD OGGI ( ! ). 48) quindi a seguito del suddetto ( illegittimo ) giudizio di inidoneità attitudinale del 27/05/2013, in data 28/5/2003 si notificava al sottoscritto un provvedimento del Ministero dell’Interno con cui si disponeva nei suoi confronti la cessazione del servizio a decorrere dal giorno seguente 29/05/2013 (doc. 66). In poche pratiche parole, dopo appena cinque ( 5 ) giorni dalla sua riammissione in servizio, disposta tre ( 3 ) mesi dopo il deposito della relativa Sentenza T.A.R. Lazio (di cui sopra al punto 46) il sottoscritto fu nuovamente e illegittimamente cacciato dalla Polizia di Stato in un ( 1 ) solo giorno ( ! ); 49) avverso tale giudizio di inidoneità attitudinale ed il relativo provvedimento di cessazione del servizio, ancora in strenua difesa del proprio lavoro, il sottoscritto produceva nuovamente ricorso al T.A.R. Lazio per chiederne l’annullamento previa sospensione cautelare; 50) che ravvisatene i presupposti, con l’Ordinanza 5093/2003 (allegata) il T.A.R. Lazio accoglieva la suddetta domanda incidentale di sospensione e con Sentenza 2707/2006 anche il rispettivo ricorso trovava accoglimento, avendosi accertato l’illegittimità del suddetto provvedimento di cessazione del servizio (Sentenza allegata). Tale Sentenza passava in giudicato in quanto veniva accettata dall’Amministrazione ( ! ); 51) che in esecuzione di tale Ordinanza T.A.R. Lazio, però dopo tredici ( 13 ) mesi dal suo deposito, con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8/11/2004 veniva disposta la riammissione in servizio del sottoscritto, con decorrenza 20/11/2004 anziché come avrebbe dovuto essere dal 29/5/2003 ( anche questo fatto venne quindi impugnato con un atto di motivi aggiunti, anche accolti con la predetta Sentenza T.A.R. Lazio 2707/2006 ) e contestualmente la sua ri-sottoposizione ad accertamenti psico-fisici per il 22/11/2004 (doc. 67) ignorando però che ( come ben chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione IV ^, Ordinanza 2958 del 24/06/2004 ) “L’Amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi, non quando si tratti di riammettere in servizio il dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli apparendo altrimenti il comportamento della P. A. come palesemente volto ad eluderli (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV ^, Ordinanza 2712/2004)”. 52) conclusi tali accertamenti psico-fisici ( in realtà ben più psichici che fisici ) del r
  2. relativo esito il sottoscritto ne veniva costretto ad attendere la notifica per quasi quattro ( 4 ) mesi parcheggiato presso l’Ufficio Personale della Questura di Roma ( situato presso la Caserma di Via Statilia ) privo della divisa, privo del tesserino di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato, privo dell’armamento in dotazione individuale, privo di mansioni ed incarichi ma senza neanche vedersi attribuire il primo vitale stipendio ( ed infatti dovette richiedere un prestito alla Prefettura tramite il Dr. Scalzo, allora in servizio presso tale Caserma ) per infine vedersi notificare il seguente p. m. l.: “Idoneo al servizio di Istituto” (doc. 68); 53) che infatti tale favorevole esito veniva notificato al sottoscritto il 07/03/2005 dopo svariati solleciti (doc. 69) dal Sovrintendente C. Marmo Francesco Antonio, responsabile di tal Ufficio del Personale della Questura di Roma (doc. 70) quando però i relativi accertamenti psico-fisici erano già stati ultimati da ben più di tre ( 3 ) mesi ovvero in data 25/11/2004. Tale fatto, già di per se assolutamente anomalo o inusitato, si verificò nonostante che con fax datato 07/12/2004 – indirizzato al suddetto Ufficio Personale ( presso il quale il sottoscritto era “parcheggiato” ) all’Ufficio Servizi Tecnico Logistici ed all’Ufficio Amministrativo Contabile – l’allora Questore di Roma Dr. Cavaliere espressamente comunicava: “Il Ministero dell’Interno, con il provvedimento n. 333.D/0168592 del 8/11/2004, ha disposto la riammissione in servizio a tutti gli effetti dal 20/11/2001 dell’Agente Scelto della P. di S. Silvestro Giuseppe …” (doc. 71); 54) dopo che quindi la comunicazione di essere stato giudicato idoneo al servizio nei ruoli della Polizia di Stato gli era stata alla buon ora notificata, il sottoscritto veniva allora provvisto della divisa e dell’arma in dotazione individuale, nonché della placca metallica ma non del tesserino personale di riconoscimento, ovvero era stato armato ma non reso debitamente identificabile come titolato al porto di un arma ( sic ); 55) dopo avere fatto presente tale problema ( ! ) veniva rilasciato al sottoscritto un foglio di identificazione di formato A/4 e intestazione della Questura di Roma che comunque non lo risolveva il problema, risultando inidoneo per alcuni dati personali dello stesso erroneamente dattiloscritti al suo interno (doc. 72). Nonostante la risibilità e nel contempo importanza di tale intoppo/questione di riconoscibilità, solo dopo giorni gli errori furono “riparati” ma sbianchettandoli e ripassandoci a mano e così, quindi in modo ancora più indecoroso ed inidoneo ( apparendo un falso e senza offesa, dei più pacchiani ) dovette tenerselo e per circa due ( 2 ) anni. Durante tale periodo si verificarono più circostanze in cui il sottoscritto, tenuto a farsi riconoscere prima di accedere in strutture militari o di Polizia ( in particolare se armato ) dovette attendere temporalmente lunghi accertamenti ed ancora di più se effettuati nel fine settimana, innanzi a imbarazzanti frangenti di evidente e comprensibile incredulità non avendo nessuno mai trattato un tal inappropriato documento di identificazione di un appartenente alla Polizia di Stato ( ! ); 56) che con lettera del 03/03/2005, quindi prodotta quattro ( 4 ) giorni prima che fosse alla buon ora effettuata la notifica al sottoscritto del sopradetto favorevole giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato (di cui su al punto 53) il Questore di Roma – esponendo vicende lavorative per le quali non era mai stata accertata responsabilità del sottoscritto ( proprio perché inesistente ); esponendo di vicende lavorative prive però di precisa e specifica indicazione di quale fosse il fatto, oggettivamente accertato ed eventualmente valutato a carico del sottoscritto; avversamente esponendo di provvedimenti adottati sul sottoscritto pur non potendo non sapere che questi erano stati annullati dal T.A.R. Lazio con Sentenze passate in giudicato; esponendo di proprie conclusioni in merito alla recidiva e alla gravità dei fatti errate e abnormi; esponendo di vicende lavorative pregresse ed ininfluenti rispetto alla fattispecie del trasferimento di ufficio d’autorità – proponeva l’allontanamento del sottoscritto dall’ufficio (doc. 73); 57) oltre a quanto appena detto, che già da se dovrebbe fare riflettere ( ! ) si evidenzia che – essendo il sottoscritto materialmente rientrato nella Polizia di Stato il 20/11/2004 su Sentenza T.A.R. e conseguente decreto di riammissione ed essendo la proposta di trasferimento di ufficio d’autorità del 3/03/2005 – i fatti a cui si avrebbe voluto ricondurre l’esigenza sottesa alla richiesta di trasferimento in questione avrebbero allora dovuto verificarsi nel periodo in realtà troppo breve interposto tra le predette date del 20/11/2004 e 03/03/2005 ( ! ) – e ciò è ovviamente assolutamente impossibile ( ! ); TALE PROPOSTA VENNE COMUNQUE ACCOLTA (doc. 74); 58) che nel procedimento di trasferimento di ufficio d’autorità che venne quindi instaurato, il sottoscritto produceva le proprie deduzioni difensive (doc. 75) con le quali espose oltre ad argomentazioni difensive anche lievi disagi a carico della figlia Mirella Greta ( allora di cinque anni di età ) e infatti – nel periodo in cui lo stesso era stato privato del posto di lavoro per forza degli estremi provvedimenti ( illegittimi ) sopra descritti e conseguentemente costretto per quasi quattro ( 4 ) anni a stare lontano dalla figlia ( essendosi dovuto trasferire dai propri genitori in Arzano provincia di Napoli, per necessità di sussistenza ) – un medico specialista dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” ebbe modo di accertare sulla stessa: “… una certa ansia rispetto ai distacchi e all’imprevedibilità delle presenza o assenza delle persone …”; 59) che oltretutto il sottoscritto “rischiò” anche di non riuscire a produrre tali deduzioni difensive nel termine ultimo ex Lege, essendo stato più volte bloccato o rallentato da inusitate ostative e procedure frappostegli da colleghi e superiori gerarchici ed in fine accettate da un ennesimo di questi ( ! ). Per tali fatti il sottoscritto ritenne di relazionarsi con i propri vertici gerarchici con un atto di relazione (doc. 76) che però, di fatto, non fu degnato di riscontro; 60) che il suddetto procedimento di trasferimento di ufficio d’autorità – protratto ben oltre il termine ultimo ex Lege – veniva concluso con la notifica al sottoscritto di un provvedimento del Capo della Polizia datato 15/03/2006 (doc. 77) con cui lo si trasferiva presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia esponendo: di due propri decreti ( di destituzione e cessazione del servizio ) però annullati dal T.A.R. Lazio con Sentenze passate in giudicato; di altri due propri decreti però favorevoli al sottoscritto poiché emessi in ottemperanza alle predette Sentenze e per disporne la riammissione in servizio; di una nota scritta con la quale, a seguito della favorevole dichiarazione di idoneità al servizio di istituto emessa sul sottoscritto da una Commissione medico legale, il Questore di Roma ravvisava presunta “opportunità” di allontanarlo dall’ufficio ( ? ); di vicende lavorative pregresse ed ininfluenti rispetto alla fattispecie del trasferimento di ufficio d’autorità; di vicende lavorative per le quali non era stata accertata la colpevolezza del sottoscritto ( proprio perché inesistente ); di conclusioni in merito a recidiva e gravità dei fatti errate e abnormi; di vicende lavorative riportate con gravi inesattezze; di vicende lavorative prive di precisa e specifica indicazione di quale fosse il fatto, oggettivamente accertato ed eventualmente valutato a carico del sottoscritto. Tale provvedimento veniva notificato al sottoscritto il 18/4/2006 con decorrenza 19/04/2006 – avverso vi veniva prodotto ricorso al T.A.R. Lazio; 61) che relativamente a tal genere di provvedimenti la Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 2824 del 10 Febbraio 2009) si è così espressa: “… la natura ampiamente discrezionale dell’atto a cui si collega l’allontanamento dall’ufficio impone all’Amministrazione un adeguata e congrua motivazione sulla esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza in sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e il prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente.” – adeguata e congrua motivazione che ovviamente non venne fornita proprio perché inesistente ( sic ); 62) che medio tempore, in data 15/02/2006 veniva notificata al sottoscritto un ulteriore lettera di contestazione di addebiti, questa del Funzionario della Questura di Roma Dr. Erminio Massimo Fiore, con contestuale avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dell’Art. 19, del D.P.R. 737/1981 ( sospensione o destituzione ) (doc. 78) questa volta accusandolo: a) di avere spedito un plico anonimo al Questore di Roma e di averne disconosciuto la paternità innanzi a due superiori gerarchici in due distinte circostanze; b) di avere tenuto una persistente riprovevole condotta dopo che erano stati adottati nei suoi confronti altri provvedimenti disciplinari ( accusa poi risultata ictu oculi posto che il T.A.R. Lazio aveva annullato gli ultimi due provvedimenti di destituzione e cessazione del servizio – facendo risultare, quindi, quello più recente a sette ( 7 ) anni dietro ); 63) che in merito a tali accuse il sottoscritto produceva le deduzioni difensive (doc. 79) esponendo in queste anche fatti e/o procedure ritenute fuori dalla regola e sulla base delle quali si era instaurato il procedimento disciplinare e di fatto indirizzandolo sfavorevolmente allo stesso ( ! ): tra cui in particolare: a) che con lettera datata 09/11/2005 dell’Ufficio del Personale della Questura di Roma a firma del Dirigente Dr.ssa Agnese Cedrone, venne richiesto: “… di far produrre una relazione di servizio da coloro che manualmente hanno compiuto tale operazione dalla quale si evinca la corrispondenza tra la busta e il contenuto …” (doc. 80) ovvero richiedendo di riferire i fatti non per come realmente si erano verificati ma bensì, di fatto, in modo tale da consentire di formulare e sostenere determinate accuse nei confronti del sottoscritto ( ! ); b) con lettera datata 08/11/2005 dell’Ufficio di Disciplina della Questura di Roma a firma del Dirigente Dr. Mauro Frisciotti, indirizzata al Dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Roma, nel richiedere il raffronto tra un foglio notizie precedentemente compilato dal sottoscritto e la calligrafia apposta sopra la busta (di cui su al punto a) veniva dichiarato nei confronti dello stesso quanto segue: “… l’ipotizzato mittente del plico indirizzato al Sig. Questore, contenente numerosi atti riservati afferenti allo stesso, interpellato personalmente, ne ha oggi disconosciuto la paternità” (doc. 81) così dichiarando per avvenuto un fatto che in realtà non si è verificato ( ! ) – in merito a tale fatto ed altri, veniva dal sottoscritto sporta denuncia all’A. G.; c) con altra lettera del Dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Roma ( Dr.ssa Agnese Cedrone ) questa del 12/12/2005, dalla stessa prodotta come nel tentativo di riparare l’affermazione del collega Dr. Mauro Frisciotti (di cui al punto b) veniva richiesto di far redigere al sottoscritto: “… apposita dichiarazione nella quale confermasse di disconoscere la paternità del plico.” (doc. 82). A seguito di tale richiesta il sottoscritto fu quindi convocato dal proprio Dirigente Dr. Parisi Domenico e da costui sommariamente reso edotto della stessa, per poi decisamente invitarlo a produrre una relazione di servizio – che ovviamente gli fu prodotta (doc. 83) ma però ribadendo il fatto di non avere inviato nessun plico al Questore di Roma e null’altro di più ( ! ); 64) che successivamente il Dr. Erminio Massimo Fiore concludeva le indagini e ne riferiva al Questore di Roma con la relazione del 6/04/2006, però con ritenuta avversa tendenziosità e senza fare in questa neanche accenno agli incredibili fatti che avevano caratterizzato tutto il procedimento, seppur chiaramente espostigli nelle deduzioni difensive a lui indirizzate dal sottoscritto (doc. 84). Da qui il sottoscritto rimase in attesa di essere convocato per la trattazione orale; 65) che medio tempore, con decorrenza dal 20/4/2006 il Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia accordò al sottoscritto venti ( 20 ) giorni di congedo straordinario speciale ai sensi dell’Art. 15, della Legge 395 del 1995 (doc. 85) che dallo stesso vennero utilizzati per organizzarsi in merito al suddetto trasferimento di ufficio d’autorità ( al punto 60 ) nonché con la propria figlia residente a Belgrado ( Serbia ). Ebbene, proprio mentre si trovava in tale città il sottoscritto veniva contattato dalla madre, dall’Italia, la quale, in evidente stato di preoccupazione, lo metteva a conoscenza di due poliziotti appartenenti al Commissariato di Fratta Maggiore ( Napoli ) che si sarebbero recati presso l’abitazione della stessa ( situata nel vicino paese di Arzano ) per effettuare una notifica disciplinare che lo riguardava; lì, tali due poliziotti, da costei messi a conoscenza della sua assenza per detti motivi di congedo e per forza d’insistenza anche della propria ignoranza in senso scolastico ( avendole richiesto di ricevere lei la notifica ) sarebbero allora riusciti ad effettuarla comunque al marito di lei ( nato nel 1933 e padre del sottoscritto ) pur essendo evidente il suo grave stato di salute ( tra cui arteriosclerosi cerebrale e diabete, con annessa parziale cecità ) finanche giudicato terminale dai sanitari dell’Ospedale Cardarelli di Napoli (come da certificazione medica allegata, di cui alla fine del doc. 86). Per tali motivi il ricorrente produceva il 12/05/2006 una relazione che indirizzava ai propri vertici per rappresentare tale fatto ed ottenere perlomeno chiarimenti (doc. 86) ma anche questa però lasciata senza riscontro ( ! ); 66) che il 10/05/2006 veniva notificato al sottoscritto di doversi presentare, alle ore 9.00 del 5/05/2006, presso il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma per lì effettuare la trattazione orale relativa al suddetto procedimento disciplinare istruito dal Dr. Erminio Massimo Fiore (doc. 87). Così incredibilmente disponendo però, il sottoscritto avrebbe dovuto effettuare tale trattazione orale in una giornata già trascorsa ( ! ). Con altra notifica, successiva nella giornata e quindi ancora datata 10/5/2006, gli veniva invece comunicato di presentarsi al Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma alle ore 9.00 del 16/05/2006 (doc. 88); 67) che proprio in tale data del 16/5/2006 il sottoscritto doveva però comunicare a personale della Segreteria del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma di essere impossibilitato ad ivi presentarsi per problematiche di salute e che pertanto si sarebbe recato presso la Sala Medica della Caserma Statilia per poi comunicare l’eventuale diagnosi e prognosi lì eventualmente riscontrata. Ebbene, proprio mentre il sottoscritto veniva lì assistito sopraggiungeva il Dr. Claudio Cacace ( Segretario c/o il suddetto Ufficio di Disciplina) il quale, senza usare la “delicatezza” di attendere successivi e più idonei momenti, notificava allo stesso il posticipo della trattazione orale al 29/05/2006 (doc. 89); 68) che il sottoscritto ottemperava puntualmente ma presso tale sede di giudizio, dopo circa un ( 1 ) ora di attesa ( e gli andò di lusso ) con notifica del 29/05/2006 effettuata dalla Dr.ssa Ornella De Santis della Segreteria, tale trattazione orale veniva anche posticipata all’8/06/2006 (doc. 90). In tale data la trattazione orale veniva alla buon ora effettuata. Seguiva proposta di infliggere al sottoscritto una pena pecuniaria, poi accolta dal Capo della Polizia con decreto del 24/07/2006 (doc. 91). Avverso tale provvedimento il sottoscritto ricorreva al T.A.R. Lazio; 69) che successivamente, in data 23/09/2006, accusando forti dolori alla parte bassa della schiena, il sottoscritto doveva recarsi presso la Sala Medica della Caserma di Via Statilia ove gli veniva diagnosticata una: “Lombalgia in soggetto con discopatia L 4 – L 5” con prognosi di tre ( 3 ) giorni. Il sottoscritto avvertì quindi chi di competenza dell’ufficio di appartenenza della propria difficoltà a presentarsi in servizio per motivi di salute, informandolo di tale diagnosi e prognosi e che si sarebbe recato presso il domicilio dei genitori ad Arzano ( Napoli ) per ivi meglio curarsi e riposare. Decorso tale periodo di prognosi ma accusando ancora dolore, in data 26/9/2006 il sottoscritto avvertiva ancora chi di competenza dell’ufficio di appartenenza che si sarebbe quindi recato presso la Sala Medica della Questura di Napoli ( per l’appunto trovandosi da quelle parti ) per ottenere eventuale terapia ed ulteriori giorni di prognosi. In tale Sede però, il Medico Dr. Festa Giuseppe – seppur il sottoscritto gli ebbe ad esporre di forti dolori nella zona lombare e della diagnosi precedentemente emessa presso la Sala Medica Statilia proprio per quel malessere ( di cui a tre paragrafi sopra ) e anche di un attinente patologia già accertata da Sanitari del C.M.O. della Cecchignola (doc. 92) – ostinatamente lo volle giudicare idoneo al servizio ed ovviamente a decorrere da quello stesso giorno del 26/09/2006 (doc. 93). Non avendo ottenuto neanche una terapia atta a lenire il dolore, non appena usciva dalla Sala Medica il sottoscritto doveva recarsi presso il Pronto Soccorso dell’A.S.L. Napoli 1, Reg. Campania, Presidio Ospedaliero “San Giovanni Bosco” ove, dal Dirigente Medico Dr. Scalera Giuseppe, gli fu diagnosticata infatti una: “Lombosciatalgia acuta” con prognosi di due ( 2 ) giorni e prescritta farmaco terapia intramuscolo con il “Niflam” da eseguire per sei ( 6 ) giorni (doc. 94). Ottenuta la terapia lenitiva il sottoscritto riteneva però di non fruire di tali giorni di prognosi per non rischiare di creare suo malgrado ulteriori situazioni lavorative difficili da gestire e da Napoli, quindi, si rimetteva in viaggio per Civitavecchia per lì prendere servizio di vigilanza con turno 19.00/24.00; 70) essendo quindi stato trasferito d’autorità presso il suddetto Ufficio di Polizia di Civitavecchia e pertanto costretto a viaggiare da/per Roma frequentemente e con il treno ( in quanto gratuito e proprio per non incidere in maniera ancora più importante si il rapporto con la figlia, allora di sei anni di età, che la propria già precaria situazione economica ) il sottoscritto faceva istanza per farsi assegnare un armadio ove riporre la divisa e un cassetto blindato ove riporre invece l’arma in dotazione individuale (doc. 95). Ebbene la risposta del Dirigente dell’ufficio, peraltro comunicatagli solo il mese successivo, fu decisamente negativa (doc. 96); 71) che nel periodo in cui è appartenuto al suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera ( circa due anni ) tra un turno di servizio e l’altro di quelli seguenti: 19.00/24.00, 13.00/19.00, 07.00/13.00 e nella stessa giornata 24.00/07.00 ( tale turnazione denominata “in quinta” ) per dormire o riposare il sottoscritto doveva arrangiarsi giacendo su di una branda da campeggio ove possibile ( spogliatoio, locale doccia od un ufficio benevolmente o distrattamente lasciato aperto ) poiché, a dire del di lì Dirigente ( persona comunque che ritengo meravigliosa ) già usufruendo di un alloggio di servizio presso la Caserma “Massaua” in Roma ( che lo stesso però non poteva abbandonare per tenersi un punto di appoggio quando si recava a incontrare sua figlia ) non era possibile assegnargliene un secondo e neanche informalmente, ovvero come appoggio soltanto per la notte. Tale anomala e lesiva situazione era perfettamente risaputa presso quell’ufficio di Polizia ( e tollerata ); 72) con una lettera di avviso di recupero credito datata 15/01/2008, notificata al sottoscritto p. p. v. nella mattinata del 21/01/2008 – ovvero tre ( 3 ) giorni prima dell’accredito dello stipendio ( ! ) e quindi senza dargli tempo di correre ai ripari pur conoscendo che lo stesso non può contare su altre fonti di reddito e con due figlie a cui badare – Chi dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Roma lo preavvisava di un conguaglio a debito pari ad Euro 1.568,08 ( relativo al 2007 ) che sarebbe stato recuperato: per il 50% dallo stipendio di quel mese di Gennaio e per il restante 50% dallo stipendio del seguente mese di Febbraio (doc. 97). Così disponendo però, il sottoscritto fu “obbligato” a gestire la propria economia familiare ( e già preesistendone una debitoria, scaturita proprio dalla presente ed incredibile situazione lavorativa ) con metà dello stipendio e per due mesi; 73) che al contrario, dopo che i prodotti ricorsi al T.A.R. Lazio ( avverso i suddetti estremi provvedimenti disciplinari di destituzione e cessazione del servizio ) erano stati giudicati fondati e perciò accolti, per ottenere la conseguente attribuzione degli stipendi arretrati con anche interessi e rivalutazione il sottoscritto dovette attendere del tempo ( parecchio ) ed infine arrivare a ri-chiederli anche con una certa perentorietà (doc. 98) ma ciò nonostante ancora attendere per poi infine vederseli attribuire sì, ma in due parti ed effettuando “il conteggio” senza prima aggiornare il suo grado da Agente Scelto ad Assistente Capo (doc. 99). Vero che il sottoscritto avrebbe potuto ricorrere al T.A.R. Lazio avverso tal modo di calcolare le proprie spettanze, ma preferì lasciare correre, sia per questioni di dispendiosità del ricorso e quieto vivere che di generica difficoltà – regolarmente verificandosi che tale genere di provvedimenti ( anche numerosi ed incalzanti ) venivano per singolare casualità quasi sempre instaurati e/o fatti concludere nei periodi feriali e/o di festività, ovvero quando è di fatto piuttosto complicato o del tutto improbabile reperire un difensore legale ( ! ); 74) che il sottoscritto, dopo circa due ( 2 ) anni di servizio prestati presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, ivi costretto a dormire o riposare come fosse uno sfollato ( per i motivi spiegati su al punto 71 ) produceva, il 3/02/2008, una istanza di trasferimento a Roma per gravi motivi familiari (doc. 100) essendo stato messo a conoscenza che la madre della propria figlia Mirella Greta era stata colpita dalla Leucemia e pertanto di frequente ricoverata per chemioterapia, con conseguente impossibilità o difficoltà ad assistere la di entrambi suddetta figlia minore che, spesso, quindi, durante tali circostanze veniva da costei affidata ad un eppur riottoso e mal disposto zio materno ( il fratello ). Pazientemente attesi circa quattro ( 4 ) mesi senza ricevere riscontro in merito a tale istanza, in data 23/05/2008 il sottoscritto ne produceva un altra per tentare, almeno, di farsi avvicinare a Roma ed indicando in tale senso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, pensandolo di più facile concessione poiché anche appartenente alla V^ Zona della Polizia di Frontiera come il suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera di Civitavecchia. Il 13/7/2008, dopo ancora vana attesa di riscontro e quindi ancor impossibilitato a fornire come avrebbe voluto e dovuto assistenza alla compagna e madre di tale figlia ( allora di otto anni di età ) si verificava l’improvviso decesso di costei ( della propria compagna ) e quattro giorni dopo, ovvero in data 17/07/2008, ebbene sì solo allora ( ! ) il sottoscritto veniva aggregato all’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Roma – Fiumicino; QUINDI, OLTRE AD ADOTTARE UNA TALE TEMPESTIVITA’ “AL CONTRARIO” NEANCHE VENNE TRASFERITO A ROMA MA SOLO IVI AVVICINATO ( ! ); 75) che a seguito di tali gravi accadimenti familiari il sottoscritto prendeva con se la propria figlia Mirella Greta, chiedendo, non appena giunto presso tal Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, l’autorizzazione ad effettuare soltanto turni di servizio con orario agevolato 9.00/15.00 per assisterla con continuità (doc. 101). Ebbene tale turnazione agevolata venne sì concessa ma dopo settimane di attesa e confidenzialmente rappresentandogli in merito di remore, di fatto inaccettabili in quanto qualcuno si era posto “il problema” che concedendola al sottoscritto si sarebbe quindi creato un precedente d’ufficio tale da dare occasione ad altri, con medesime o simili problematiche, di avanzare richieste dello stesso genere ( ! ); *** A QUESTO PUNTO, CRONOLOGICAMENTE ARRIVATI AL PERIODO INFAUSTO DEL DECESSO DELLA COMPAGNA DEL SOTTOSCRITTO E MADRE DELLA SUA SECONDA FIGLIA, PER LE OPPORTUNE RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI, SI EVIDENZIA CHE: IL GENERE DI AVVERSA “ATTENZIONE” SOPRA ED ANCORA SOTTO EVIDENZIATA E’ NATA IN AMBITI LAVORATIVI ED ALLOGGIATIVI DELLA QUESTURA DI ROMA E PER ANNI circa dieci VI SI E’ SVILUPPATA ED AGGRESSIVAMENTE ACCRESCIUTA, AD OGGI PERSISTENDO; CONSEGUENTEMENTE A TAL INFAUSTO PERIODO, OSSIA NELL’ESTATE DEL 2008, IL SOTTOSCRITTO ABBANDONA GLI AMBITI ALLOGGIATIVI DELLA QUESTURA DI ROMA E VA A RISIEDERE PRESSO L’ABITAZIONE SITA IN VIA AUGUSTO GENINA CIV. 10 OVE LA FIGLIA ( ORFANA ) AVEVA SEMPRE VISSUTO; POCO TEMPO DOPO, PRESSO TALE RESIDENZA, PER SISTEMATICO E FIN TROPPO VISSUTO NEI PRECEDENTI AMBITI AGIRE PRIMA MOLESTO E/O PROVOCATORIO E DI SEGUITO ACCUSATORIO POSTO IN ESSERE IN PARTICOLARE DA TALE PASCALE GIUSEPPE ( di cui più avanti esporrò ) PRESSO UFFICI DELLA QUESTURA DI ROMA ( a cui lo stesso farà più volte riferimento ) IL SOTTOSCRITTO STA OGGI SUBENDO UN PROCEDIMENTO PENALE CON L’ACCUSA DI “STALKING”; DI TALE PROCEDIMENTO PENALE, OLTRE ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’ACCUSE A VERBALE, ANCHE LE RELATIVE INDAGINI DI P. G. SONO STATE POSTE IN OPERA PRESSO UFFICI DELLA QUESTURA DI ROMA ( ! ); CHE DA TALI “OPERE” CONSEGUIVA UNA DESCRIZIONE DI COMPORTAMENTI ED AZIONI MOSTRUOSE E ANIMALESCHE IMPUTATI/E AL SOTTOSCRITTO CHE PERO’, IN REALTA’, LO STESSO NON MAI NEANCHE SOLTANTO PENSATO DI COMMETTERE ( ! ); CHE PER UNA “TROPPO SINGOLARE CASUALITA’” ( ! ) A QUESTE COINCIDEVANO ( in senso temporale ) PARERI MEDICI PSICOLOGI FORMULATI SUL SOTTOSCRITTO IN AMBITI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO ( Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Roma – Castro Pretorio ) CHE DI FATTO NE ANDAVANO A SOSTENERE LA CREDIBILITA’ ED IN MERITO AI QUALI, OLTRETUTTO, LO STESSO NE DOVETTE SEGNALARE SUPERIORMENTE ED ALL’A. G. L’EVIDENTE ORIGINE MENDACE E/O FRUTTO DI FALSIFICAZIONE O MANIPOLAZIONE E GROSSOLANA ERRONEITA’ ( ! ); *** 76) che in data 13/09/2008 il sottoscritto produceva al Ministero dell’Interno un altra istanza volta ad ottenere il trasferimento a Roma, motivandola con i sopra descritti gravi accadimenti familiari (doc. 104). Ebbene in merito a tale istanza, come anche a quella precedente del 03/02/2008 (di cui sopra al punto 74) eppure avendovi chiaramente esposto della necessità di una minore orfana di essere assistita dal padre ed unico genitore rimastole, a mezzo di lettera datata 6/11/2008 il sottoscritto ricevette risposta negativa (doc. 105); 77) che successivamente, a seguito di un perentorio preavviso verbale formulato dal Dr. Pacioni Alfredo ( allora responsabile dell’Ufficio Sicurezza dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, ove il sottoscritto prestava il proprio servizio ) con decorrenza 1/03/2009 al sottoscritto venne anche sospeso l’ivi precedentemente concessogli turno agevolato 09.00/15.00, con seguenti ed intuibili problematiche relative alla gestione degli impegni della figlia ( essendone unicamente lui stesso a doversene occupare ) e riferendogli in merito che questo sarebbe stato riattivato solo con la presentazione di una nuova istanza – pur ovviamente sapendo che, in sostanza, questa sarebbe stata praticamente identica alla precedente (entrambe visibili ai doc. 102 e 103) non potendo essere mutato il suo stato di lutto familiare e di attinente necessità di assistere continuativamente la figlia minore orfana. A tal punto spintisi i propri superiori gerarchici il sottoscritto ritenne allora di fare direttamente riferimento al reggente la V^ Zona di Polizia di Frontiera Dr. Capelli il quale, comprensivamente, disponeva la sua immediata aggregazione all’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Roma – Urbe (doc. 106); 78) che presso tale ufficio, lasciato trascorrere un certo periodo di tempo per non rischiare di farsi vedere dai propri colleghi come un che “para i problemi per scansare le fatiche”, il sottoscritto chiese di non essere impiegato di servizio con turni 19.00/24.00 ed a tal fine spiegando ( ancora e quindi con buona pace per le comunicazioni che dovrebbero intercorrere tra gli uffici e soprattutto in merito a tali generi di rilevanti situazioni familiari coinvolgenti il personale dipendente ) di essere assorto da compiti di assistenza continuativa alla propria figlia minore orfana. Tale richiesta trovò alla fine accoglimento però dopo più settimane di attesa, per poi, a distanza di due mesi, essere improvvisamente revocata con altro preavviso verbale del responsabile dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Roma Urbe Ispettore Capo Tutone Fabrizio – quindi incappandolo ancora in problemi relativi alla gestione degli impegni della figlia e ciò fin a quando, coordinando tali necessità con una certa dose di coraggio ( ! ) il sottoscritto si fece nuovamente sotto per questa volta chiedere autorizzazione ad effettuare turnazione fissa con orario 8.00/14.00 ( unico orario eventualmente autorizzabile presso tale Ufficio ) infine anche questa accolta sì ma dopo come epidemicamente diffuse chiacchiere relative ad un rigetto della stessa e successivamente ( al suo accoglimento ) con puntuali cicchetti del di lì responsabile innanzi al seppur minimo ritardo ed anche se comportato da imprevedibili ritardi in relazione all’accompagnamento di tale figlia alla scuola dell’obbligo – oltretutto pur preavvisando al fine di non creare il disservizio e regolarmente recuperato a fine turno come da regolamento ( ! ); 79) che il 09/03/2009 il sottoscritto sporgeva denuncia – querela alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma; 80) che solo allora o forse per casualità temporale, con i movimenti di personale del 5/05/2010, il sottoscritto fu ( finalmente ) trasferito a Roma, all’Ispettorato di P. S. Vaticano, ma anche lì, malgrado ogni corretto ed osservante agire, ben presto dovette subire illegittimi e/o pretestuosi procedimenti e comportamenti ostativi dei propri diritti/doveri di padre e Legge – e ciò nonostante avesse informato il Dirigente della propria anomala e persistente situazione lavorativa con un atto di relazione del 26/11/2010 per i doverosi interventi di Legge che, a tutela non solo della sua integrità morale, avrebbero dovuto quindi essere posti in essere – ai punti sotto specificandone solo alcuni; 81) che con notifica del 4/05/2011 venne instaurato nei confronti del sottoscritto un procedimento disciplinare (doc. 107) accusandolo di non essersi presentato in ufficio alle ore 06.00 ( per effettuare un turno di servizio con orario 06.00/12.00 ) bensì alle ore 8.00 ( per infatti effettuare il turno di servizio con orario 8.00/1400 previsto dalla programmazione settimanale dell’ufficio a firma dal vice Dirigente Dr. Di Blasio ). Il sottoscritto doveva quindi produrre delle nuove deduzioni difensive (doc. 108) con cui, in particolare, esponeva di non essere stato avvertito da chi di dovere della variazione di due ore dell’orario di servizio originariamente previsto ( come stabilisce l’Articolo 7, comma 8, dell’A.N.Q. Polizia di Stato ) che peraltro neanche avrebbe dovuto essere attuata ( tale variazione dell’orario di servizio ) essendo stata tale turnazione fissa 8.00/14.00 espressamente autorizzata senza alcuna eccezione con un provvedimento del Dirigente dell’Ufficio. Ed inoltre, circa quindici minuti dopo aver preso servizio ( ovvero intorno alle ore 8.15 ) il sottoscritto si era anche sentito male al punto da doversi recare presso il vicino P. S. Ospedaliero ove veniva emesso nei suoi confronti il seguente p. m. l.: “Lombosciatalgia acuta destra, difficoltà alla deambulazione, contrattura muscoli lombari con dolore alla digitopressione” e praticata farmaco terapia intramuscolo “Toradol”, stabilendo, per questioni burocratiche pur essendo di diverso avviso, un ( 1 ) solo giorno di prognosi (doc. 109) – risultando quindi e per la seconda volta ( di cui sopra al punto 16 ) che il giorno in cui gli viene contestata una ( presunta ) mancanza coincide con l’inizio di una convalescenza con diagnosi di invalidità ( sic ); Comunque le deduzioni difensive del sottoscritto (doc. 108) furono respinte con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio (doc. 110) avverso il quale il sottoscritto produceva ricorso al Capo della Polizia (doc. 111) anche respinto (doc. 112); 82) che pochi mesi dopo il Dirigente Aiello faceva instaurare un 2° procedimento disciplinare nei confronti del sottoscritto ai sensi dell’Art. 4, commi 4 e 18, D.P.R. 737/1981, accusandolo di non avere onorato dei debiti (doc. 113). Il sottoscritto produceva le proprie deduzioni difensive con le quali in particolare premetteva che alla base di tale propria situazione debitoria vi erano numerosi provvedimenti evidentemente pretestuosi e illegittimi adottati nei suoi confronti dall’Amministrazione, nonché di non avere avuto notizie di problematiche dalla propria Agenzia Banca Unicredit presso cui facevano capo le richieste ( mensili ) di pagamento ed ancora, di fiducia mal riposta in un Avvocato ( Luigi Parenti ) al quale lo stesso non ebbe a conferire mandato né altra forma di autorizzazione a procedere professionalmente ed eppur trovandosi con lo stesso che pertanto, di propria iniziativa assolutamente non autorizzata, avrebbe svolto comunque un attività e per un importo vicino ai 20.000,00 Euro (doc. 114). Le deduzioni difensive furono comunque respinte (doc. 115) inducendo lo stesso a produrre ulteriore ricorso al Capo della Polizia (doc. 116) anche respinto (doc. 117); 83) che dal Dirigente Aiello ( per due volte ) veniva respinta una legittima istanza di accesso a documenti amministrativi prodotta dal sottoscritto (doc. 118) quindi obbligandolo, a tutela dei propri diritti, a produrre ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (doc. 119) che ne accoglieva le ragioni con un perentorio invito rivolto all’Ufficio ad ottemperare (doc. 120) che infatti ottemperava senza altri ostacolanti pretesti (doc. 121); 84) che in data 12/3/2012 il sottoscritto produceva al Dirigente Aiello istanza per essere autorizzato a espletare servizio con turno agevolato a regime di settimana corta ed anche allora spiegando ( di nuovo ) che ne avrebbe fatto utilizzo di assistenza continuativa alla propria figlia minore orfana anche nel fine settimana in cui la scuola rimaneva chiusa (doc. 122). In merito il sottoscritto ricevette però risposta negativa (doc. 123) eppur essendo tale medesimo turno agevolato già stato concesso ed a regime di servizio esterno proprio presso l’Ispettorato di P. S. Vaticano dal precedente Dirigente Callini, pertanto con un precedente d’ufficio che non avrebbe dovuto essere ignorato ( ! ) e comunque, al di la di tutto, pur avendo potuto legittimamente disporre il suo spostamento ai servizi interni ( essendo ciò previsto dall’A. N. Q – Polizia di Stato ) non incontrando così gli addotti “ostacoli di natura legislativa” ( ! ). A seguito di tale ( evidentemente ostico ) diniego il sottoscritto dovette utilizzare i propri giorni di Congedo Ordinario ( anziché conservarseli per riposare con le ferie ) e di Permesso Legge ( anziché conservarseli per particolari esigenze e impellenze ) per garantire alla figlia la propria continuativa presenza ed assistenza; 85) che in data 2/05/2012 veniva notificata al sottoscritto anche un altra lettera di contestazione disciplinare, così accusandolo di essersi presentato in ufficio per espletare un turno di servizio ( però in regime di straordinario programmato ) con circa un ( 1 ) ora di ritardo (doc. 124). Il sottoscritto produceva quindi le deduzioni difensive con le quali – in particolare, oltre a ritenute pretestuosità e illegittimità a mezzo soltanto delle quali era stato possibile formulare le accuse nei suoi confronti – esponeva di non avere dato la propria – indispensabile – adesione allo statuto volontario dello straordinario programmato per quel trimestre del 2012 e che pertanto nessun obbligo poteva incombere sullo stesso (doc. 125). Queste vennero comunque respinte (doc. 126) inducendolo a produrre un ulteriore ricorso al Capo della Polizia (doc. 127) anche respinto (doc. 128); 86) che persistendo quindi un anomala situazione lavorativa, in data 4/08/2012 il sottoscritto dava quindi adito alla via giudiziaria producendo un esposto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma e in data 17/1/2013 anche un atto di denuncia – querela; 87) nei punti sottostanti si espongono invece le inquietanti fasi iniziali dell’ultimo invio del sottoscritto a sottoporsi ad accertamenti di natura psichica ( c/o il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Castro Pretorio ) con procedure adottata dal personale medico del III° Settore Sanitario Ministero dell’Interno evidentemente pretestuose e illegittime ( file_audio_1 ) a seguito della segnalazione prodotta in data 29/03/2013 dal Dirigente dell’Ufficio Ispettorato di P. S. Vaticano al quale lo stesso apparteneva (visibile al doc. 137) ed in merito a cui – essendo anche stata posta alla base di un provvedimento di aggregazione con contestuale apertura di un procedimento di trasferimento d’autorità – ebbe così l’occasione di fornire la propria ( ben più concreta e fondata ) versione dei fatti (doc. 138) però vanamente poiché comunque ignorata non avendo permesso che attivasse l’interruzione o il riparo dei predetti provvedimenti; ECCO PERTANTO COME VENIVA CONCRETIZZATA LA RICHIESTA DI FAR EFFETTUARE AL SOTTOSCRITTO ACCERTAMENTI DI NATURA PSICHICA FORMULATA DAL DR. ENRICO AVOLA ( ! ); 88) che il sottoscritto, poiché dolorante nella zona lombare, in data 10/04/2013 si recava presso la Sala Medica del III° Settore Sanitario del Ministero dell’Interno, ove, dal Medico Capo Dott.ssa Martella Susanna, veniva giudicato temporaneamente non idoneo per: “Lombosciatalgia acuta in discopatia L 4 – L 5”, con prognosi di otto giorni (doc. 129) senza riscontrare nello stesso sospetti disagi di natura psichica proprio perché inesistenti e proprio perché altrimenti avrebbe contestualmente dovuto emettere un secondo specifico provvedimento; 89) che decorsa tale prognosi in data 17/4/2013, ma essendo stato sottoposto ad operazione di chirurgia orale nel giorno seguente del 18/04/2013 presso lo studio medico dentistico del Dr. Angelo Cecchini, a conclusione di questa, in tale stessa ultima data, il sottoscritto si recava presso la suddetta Sala Medica del Ministero dell’Interno con la rispettiva certificazione per farla confermare. Presso tale sede, dal Medico Capo Dott.ssa Loreto Francesca, apponendo su questa il proprio visto p. p. v., ne fu confermata sia diagnosi che prognosi (doc. 130) senza che, neanche da costei, pur confidandogli incredula e con disaccordo della suddetta richiesta formulata dal Dirigente Enrico Avola (punto 87) di fargli effettuare accertamenti specialistici di natura psichica, fossero stati riscontrati sospetti disagi di natura psichica proprio perché inesistenti e proprio perché altrimenti avrebbe dovuto contestualmente emettere un secondo specifico provvedimento; si evidenzia che a tale punto il sottoscritto ritenne di informare ( formalmente, con riservata datata 22/04/2013 ) il Dirigente di tale Sala Medica del Ministero dell’Interno della propria anomale situazione lavorativa ( di cui i pretestuosi e/o illegittimi accertamenti di natura psichica spesso disposti nei suoi confronti ) per gli interventi che avrebbero pertanto dovuto esser posti in essere a tutela della sua integrità morale ( ! ) ma vanamente; 90) che decorsa la prognosi medico dentistica ( di 7 giorni ) ma accusando ancora dolore, il giorno seguente 25/4/2013 il sottoscritto si recò presso l’A.S.L. RM/A di Via Lampedusa ( essendo Domenica e perciò chiusa la Sala Medica del Ministero dell’Interno ) ove dalla Dr.ssa Ferraro Anna Maria gli fu rilasciata una certificazione di: “postumi di intervento di chirurgia orale” con un ( 1 ) giorno di prognosi (doc. 131) e senza che, neanche da costei, fossero stati riscontrati sospetti disagi di natura psichica proprio perché inesistenti e proprio perché altrimenti avrebbe dovuto contestualmente refertarli con un secondo specifico provvedimento; 91) che decorsa infine anche tale prognosi, ma risentendo ancora dei postumi di intervento di chirurgia orale, il sottoscritto si recò il giorno seguente 26/04/2013 presso la suddetta Sala Medica del Ministero dell’Interno, ove, dal Vice Dirigente Medico Dr.ssa Eliana D’Annibali, prima di ogni altro impulso, veniva manifestata forte incredulità e disaccordo per quanto ordinatogli dal proprio Dirigente Dr.ssa Daniela Zambelli in relazione alla sopra detta richiesta del Dirigente Enrico Avola di fargli effettuare accertamenti di natura psichica, lì però assente ed a mezzo di un scritto apposto nel computer dell’ufficio ( ! ); per i contenuti del quale lo stesso avrebbe dovuto essere accompagnato ( quindi con una certa implicita “obbligatorietà” anche se non ve n’erano i presupposti ) presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica appena si presentato in quella sala medica o all’Ufficio di appartenenza ( Isp. di Pubblica Sicurezza Vaticano e di cui per l’appunto Dirigente era il Dr. Enrico Avola ); 92) che tale ingiustificata e quindi irregolare richiesta di accompagnamento del sottoscritto fu glissata dal Vice Dirigente Dott.ssa Eliana D’Annibali, la quale però, comunque, pur non avendo ravvisato nello stesso disagi né malesseri di natura psichica (doc. 133 e file_audio_1) doveva ordinargli di recarsi in data 29/04/2013 presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica ed a tal fine ponendo nelle sue mani un proprio scritto su carta intestata dell’Ufficio (doc. 133) privo infatti della diagnosi motivante il provvedimento e proprio perché non avendo riscontrato deficit, come dalla stessa chiaramente e correttamente esternato, “non sapeva che mettere” ( sic ); 93) che in merito a tali ennesimi fatti il sottoscritto sporgeva un ulteriore atto di denuncia – querela presso la Procura della Repubblica. SI EVIDENZIA CHE LE NUMEROSE DENUNCE SPORTE DAL SOTTOSCRITTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MERITO A FATTI SOPRA ESPOSTI E ALTRI, NON HANNO PERO’ COMPORTATO DI DISSUADERE DAL PORRE IN ESSERE ULTERIORI AZIONI NEI SUOI CONFRONTI; 94) che nonostante la palese pretestuosità ed illegittimità di tale ordine ( punto 92 ) ma comunque ritenendo di dovervi ottemperare, il 29/04/2013 il sottoscritto si recava presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Castro Pretorio ove venne sottoposto a specifici test e colloqui con infine riferito esito favorevole allo stesso e seguente ordine verbale a ivi ri-presentarsi la mattina del giorno seguente 30/04/2013; 95) che in tale data del 30/4/2013, senza somministrargli ulteriori test o colloqui, al sottoscritto fu verbalmente comunicata la riconosciutagli idoneità al servizio nei ruoli della Polizia ma “appioppandogli” però un provvedimento di sorveglianza medica che, considerate le basi ( di cui ai punti 91 e 92 ) e quanto di cui a tutta la soprastante narrazione, si ritiene sia stato emesso in particolare per non andare a contraddire clamorosamente chi della Sala Medica del III° Settore Sanitario Ministero dell’Interno aveva disposto il suo avvio a visita ( ! ); 96) che subito a seguito del suddetto comunque favorevole giudizio di sì idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato inoltre, presso l’Ufficio di appartenenza Ispettorato di P. S. Vaticano, veniva notificato al sottoscritto (come su accennato al punto 87) un provvedimento di aggregazione (doc. 134) e contestualmente di inizio di un procedimento di trasferimento d’autorità (doc. 135) avverso il quale, per l’appunto, produceva più che fondate deduzioni difensive (doc. 138) che però ( come al solito considerate ) non impedivano il suo trasferimento all’Autocentro di Polizia di Via Alessandro Magnasco civ. 38 in Roma (doc. 136); si evidenzia che con nota del 5/12/2013 il sottoscritto provvedeva a informare della propria anomala e di fatto perdurante ancora oggi situazione lavorativa anche il Direttore di tal Ufficio di appartenenza ( Autocentro di Polizia ) ciò per tutti gli interventi a tutela che avrebbero dovuto essere posti in essere ( ! ) ed almeno da Costui; 97) che il 04/11/2013 ( relativamente al suddetto provvedimento di sorveglianza medica periodica – punto 95 ) il sottoscritto fu quindi sottoposto ad accertamenti presso il noto centro (doc. 139) e con in conclusione riferito esito di sì idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ma pretestuosamente mantenendo attivo nei suoi confronti il provvedimento di sorveglianza medica ( punto 95 ) e inoltre avvertendolo che ad un ulteriore avversa segnalazione ( quindi niente di più facile a verificarsi, purtroppo ) lo si sarebbe direttamente inviato al settore Neurologico e Psichiatrico del C. M. O. di Roma – Cecchignola, INSOMMA COME FOSSE UN INCUBO ( ! ); 98) che il 02/12/2013 il sottoscritto veniva convocato presso l’Ufficio Matricola dell’Ufficio di appartenenza “Autocentro di Polizia” e lì, relativamente al periodo di servizio espletato presso il precedente Ufficio “Ispettorato di P. S. Vaticano”, a mezzo di Rapporto Informativo, gli fu comunicato p. p. v. l’avversamente astruso e al contrario articolato, giudizio annuale: “Il dipendente nell’anno di riferimento non ha evidenziato elevate conoscenze delle disposizioni particolari attinenti le proprie attribuzioni; il dipendente nel corso dell’anno non ha dimostrato massima cura ed attenzione alla persona e all’aspetto esteriore; il dipendente nell’anno di riferimento non ha fornito un positivo rendimento ed è risultato insoddisfacente per il buon andamento dell’ufficio”; giudizio ovviamente concordato con il Dirigente Enrico Avola ( diretto superiore gerarchico del compilatore Dott.ssa Federici Francesca ( ! ) e promotore dei sopra descritti provvedimenti – ai punti 91 e 96 ) che infatti testé riferiva: “Concordo con il giudizio espresso dal compilatore anche in relazione alle variazioni in negativo approvate rispetto al precedente periodo, in quanto nell’anno a cui si riferisce il presente rapporto informativo il dipendente ha posto in essere comportamenti censurati disciplinarmente ma ha anche tenuto al di fuori del servizio una condotta non conforme allo stato giuridico richiesto ed oggetto, tra l’altro, di segnalazioni all’A. G. da parte di privati cittadini” (doc. 140). Appare necessario chiarire che il sottoscritto che non ha proposto ricorso contro il suddetto “astruso giudizio” per il rispetto che nutre nei confronti del Dirigente Enrico Avola ( ma in verità anche per questioni economiche ) però, assolutamente, dissentendo dallo stesso per ovvi motivi ed altri intuibili dalla lettura dei fatti sin ad ora narrati ( questi ampiamente documentati ) che di certo ben diversa realtà evidenziano ( ! ) precisando, inoltre, che l’A. G. è stata sì interessata ma in primis dal sottoscritto e solo successivamente nei confronti dello stesso a mezzo però di affermazioni mendaci e strumentali, nonché frutto di sbalorditivi travisamenti ( ! ) e con La Stessa che comunque non ha fatto il Suo corso e certamente non si lascerà strumentalizzare in eppur evidenti “intrallazzi di potere”. PRESSO L’UFFICIO DI APPARTENENZA, QUINDI 99) nel mese di Aprile 2014 il sottoscritto fu accusato dalla signora delle pulizie in servizio presso l’Autocentro di Polizia di avere posto in essere nei confronti della stessa comportamenti scorretti. Convocato dal Dirigente di tal Ufficio questi non ravvisava fondatezza nell’accuse non adottando provvedimenti di nessun genere nei confronti dello stesso ma bensì raccomandando nei confronti della lavorante una maggiore distanza confidenziale. *** Tali accuse non sono le uniche del loro genere ( di cui sopra ai punti 28 e 30 ) e considerato che anche per altre ( di cui anche sopra ) si ravvisa una tendenziosa ripetitività non supportata da oggettivi riscontri di fondatezza ( probabilmente, quindi, potendo soltanto così tentare di dare una certa concretezza all’altrimenti “nulla” ) A PARERE DEL SOTTOSCRITTO DENOTEREBBERO UN “MACCHINOSO” INTENTO DI FAR APPARIRE SOTTO UN CERTO CATTIVELLO PROFILO PSICOPATOLOGICO LA SUA PERSONA ( questo, in effetti, vero e proprio pallino da lustri ) SI RITIENE INDUCENDO OD ISTIGANDO ( VELATAMENTE ) QUEI SOGGETTI RECETTIVI CHE GLI GRAVITANO ATTORNO ED INQUADRATI COME “IDONEI”; *** 100) oltre ad intuibili preoccupazioni per le persistenti problematiche disciplinari, suo malgrado e pertanto per il proprio futuro lavorativo, il sottoscritto fu anche informato dal responsabile l’Ufficio Tecnico dell’Autocentro di Polizia ( l’Ispettore Capo Mancini Mauro ) della volontà del Direttore di tale Ufficio che si proceda nei suoi confronti con una segnalazione scritta alla seppur minima o presunta mancanza ed altresì, che dallo stesso venga raccolta ogni sorta d’informazione ( ? ). L’Ispettore Capo Mancini Mauro riferiva al sottoscritto di non sentirsi aggradato dal dovere agire in tale modo e riferendovisi nuovamente così lo andava testé ad identificare: “Non ti fidare è tutta apparenza la sua disponibilità, tu per lui sei un problema, quello non capisce nulla e per fare carriera ti vuole inculare ma con il cazzo mio” ( sic ); 101) che su espresso incarico conferitogli dal Questore di Roma, il 10/04/2014 il Dr. Armando Guarda ( appartenente al Centro Polifunzionale di Roma Spinaceto ) instaurava sul sottoscritto un procedimento disciplinare ai sensi dell’Art. 7, commi 3, 4 e 6, del D.P.R. 737 del 1981, pur trovandosi lo stesso in uno stato di malattia fisicamente invalidante (doc. 141) di cui il Funzionario Istruttore non poteva non sapere e costringendolo pertanto ad impensabili in tale stato posizioni assunte volte ad assolvere i conseguenti espletamenti di difesa ( essendogli stato anche prescritto il lombostato ). Che questo è di fatto l’ennesimo caso in cui – a dispetto di invalidanti condizioni fisiche od inopportune situazioni umane – si sono instaurati procedimenti sanitari o disciplinari nei confronti del sottoscritto o in tal senso effettuate notifiche ed il tutto anche durante i periodi di festività ed estivi ( ovvero quando è praticamente impossibile reperire un difensore legale ); 102) che presso il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Roma, in data 13/5/2014, veniva permesso al sottoscritto di acquisire documenti inerenti il suddetto procedimento disciplinare (punto 101) tra cui la relazione conclusiva proprio del Dr. Armando Guarda del 9/05/2014 (doc. 142) con la quale lo stesso – asserendola in relazione con una non specificata “intera attività espletata”, si ritiene trascurando o disattendendo o distorcendo chiari elementi di prova ad inequivocabile carattere di decisività favorevole al medesimo – aveva riferito al Questore di Roma come in maniera tale da permettere od agevolare il procedere verso l’irrogazione del provvedimento di destituzione nei suoi confronti; l’A. G. veniva informata di tali ennesimi fatti; 103) che ritenendo tal agire istruttorio irregolare e/o tendenziosamente avverso il sottoscritto lo evidenziava con un proprio atto di relazione anche al Questore di Roma ed al Suo Vicario in quanto Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina (doc. 143); 104) che il 15/7/2014, presso detto Centro di Neurologia e Psicologia Medica al sottoscritto venivano fatti acquisire documenti relativi al procedimento di natura psichica recentemente instaurato sullo stesso (di cui ai punti 91 e 92) attualmente sospeso a seguito di impedente provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma. Tra questi lasciavano letteralmente basito il sottoscritto le letture effettuate dai medici psicologi del suddetto Centro ( il Dr. Antonello Mei e la Dott.ssa Petri Cucé ) in merito ai colloqui ed ai test di personalità MMPI-2 somministrati ed effettuati nei confronti dello stesso il 29/4/2013, 4/11/2013 e 15/5/2014, evidenziandosi in queste: incomprensioni o travisamenti nonché falsificazioni e/o manipolazioni e grossolani errori – E CON TUTTO CIO’, MA CHE SINGOLARE COINCIDENZA, CHE ANDAVA ANCHE A SUPPORTARE LE GRAVI ACCUSE FORMULATE SUL SOTTOSCRITTO PRESSO UFFICI DELLA QUESTURA DI ROMA E SULLA BASE DELLE QUALI E’ STATO FONDATO IL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA CHE LO VEDE OGGI ACCUSATO DI “STALKING”. Per quanto riguarda invece l’ambito privato poco dopo essersi evidenziati i primi fatti di cui alla suddetta anomala situazione lavorativa ( ovvero dall’anno 1993 o giù di lì ) anche la vita sociale del sottoscritto iniziava lentamente e senza apparente motivo a desertificare; ciò – stante quanto con una certa preoccupazione riferito/confidato a mezza bocca da conoscenti o professionisti di cui lo stesso si è avvalso per alcune delle suddette vicissitudini – si sarebbe verificato a conseguenza di un persistente agire di natura diffamatoria e ingannevole tendente a farlo apparire in modo da sospettarne o alla pari di uno squilibrato posto in essere da personaggi anonimi provvisti però di credenziali ( ! ); da parte sua il sottoscritto, anche in considerazione di propri precedenti specifici ( seppur artatamente costruiti, come si evince dalla sopra stante narrazione ) per non rischiare di avvalorare suo malgrado ogni costruzione e illazione sulla propria persona e personalità, solo dopo tempo trovò “il coraggio” di sporgere in merito ai fatti denuncia contro ignoti – che ad oggi non risulta archiviata ( ! ); ed anche in contesti di cui al privato il sottoscritto si dovette ben presto rendere conto dell’esistenza di inusitati comportamenti, come di natura omissiva od ostacolante o comunque ingiustificabili rispetto alle “normali” tempistiche di attesa, relativamente al riconoscimento dei diritti e delle spettanze sue e di sua figlia minore ed anche tali fatti vennero esposti alle competenti Autorità a mezzo di denuncia – che ad oggi non risulta archiviata ( ! ); CON QUINDI INESORABILE DEVASTAZIONE DI OGNI ASPETTO DELLA SUA VITA. *** RICAPITOLANDO, EVENTUALMENTE NON FOSSE STATO PERCEPITO “IL PUNTO” ( ! ): quasi impercettibilmente incomincia una lenta e progressivamente sempre più aggressiva compromissione della vita lavorativa del sottoscritto ( con ripercussioni anche nel privato ) nel periodo in cui lo stesso si trovava ad alloggiare ed espletare servizio presso strutture facenti parte della Questura di Roma, alle cui avversità il sottoscritto ha sempre fatto fronte come consentito, ovvero gerarchicamente o ricorrendo al T.A.R. Lazio nonché, nel caso, sporgendo denuncia alle competenti Autorità; nel 2008 il sottoscritto dovette abbandonare le sopradette strutture alloggiative e andare a domiciliare con la propria figlia minore Mirella Greta ( allora di otto anni di età ) presso l’abitazione dove costei aveva sempre vissuto, in quanto la madre era deceduta e crescersela da solo sin alla fine dell’estate del 2014 senza certamente il tempo ma né tantomeno la volontà, di porre in essere ciò di cui sarebbe stato poi accusato; dopo poco tempo anche presso tale contesto abitativo iniziarono ad essere poste in essere – ininterrottamente e con sistematicità già ravvisata presso i suddetti ambiti sia alloggiativi che lavorativi – molestie e/o provocazioni nei confronti del sottoscritto e sin all’umana reazione che, seppur rara e sempre proporzionata e civile, nonché volta esclusivamente al ripristino di correttezza e quieto vivere, spesso veniva poi travisata, ingigantita ed in forma di accusa esposta alle Autorità e come nei più recenti casi a più di Queste, tra le quali: al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni, al Comune, al Ministero dell’Interno e alla Questura di Roma ( ! ); da tale ( genere di ) più recenti accuse – prodotte da un personaggio single e poi rivelatosi psichicamente disturbato rispondente al nominativo di Pascale Giuseppe residente presso il medesimo suddtto indirizzo del sottoscritto ( al sottostante 5° piano ) – come ciecamente e con immediatezza veniva inflitto al sottoscritto ogni possibile provvedimento di natura punitiva, dalla sua Amministrazione e purtroppo si doveva instaurare nei suoi confronti anche un primo procedimento penale con l’accusa di: “getto pericoloso di cose” presso il Tribunale Ordinario di Roma; anche il Tribunale per i Minorenni di Roma doveva disporre indagini a tutela della minore Mirella Greta ( la prima figlia del sottoscritto ) sulla base delle medesime accuse formulate dal su nominato Pascale Giuseppe, effettuate però da Assistenti Sociali e personale del N.A.E. dell’ex IV° Municipio del Comune di Roma in modo evidentemente superficiale, mendace e/o travisando i fatti riscontrati nel corso di queste; del sopra detto primo ( dei due ) procedimento penale instaurato sulla base delle accuse formulate dal Pascale Giuseppe per “getto pericoloso di cose”, dal P. M. titolare ne veniva richiesta l’archiviazione – in particolare per l’inattendibilità che ravvisava in fatti di accusa; dal sopra nominato Pascale Giuseppe venivano allora formulate altre accuse ( di quelle tra le più semplici da appioppare e difficili da verificare ) presso Uffici della Questura di Roma, che veniva anche delegata alle indagini ( ! ) e conseguentemente nei confronti del sottoscritto venne instaurato un altro procedimento penale, per “stalking”, ottenendo nei confronti dello stesso anche un provvedimento cautelare che gli impediva di dimorare nel Comune di Roma, notificatogli in data 18/07/2014 presso Uffici della Questura di Roma; di ritenuta ingiustificata iniziativa di personale della Questura di Roma la figlia del sottoscritto, già colpita dalla vita per la prematura perdita della madre, veniva da lui padre e unico genitore rimastole, separata ed affidata ad un eppur riottoso e mal disposto zio materno; a seguito del suddetto provvedimento restrittivo di divieto di dimora nel Comune di Roma, in data 21/7/2014 il sottoscritto veniva sospeso dal servizio; QUINDI, IMPEDITO A RECARSI PRESSO L’UNICA ABITAZIONE DI CUI DISPONE ( di proprietà della figlia ) IMPOSSIBILITATO A FRUIRE DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO NONCHE’ RADICALMENTE DIMEZZATO IL SUO STIPENDIO IL SOTTOSCRITTO FU PRATICAMENTE COSTRETTO AD “ACCAMPARSI” DENTRO LA PROPRIA AUTOVETTURA PRIVATA IN TIVOLI TERME ( RM ) PRESSO LA LOCALE STAZIONE CARABINIERI; che alle ore 06.45 circa della mattina dell’1/08/2014, per estrema e inderogabile necessità, il sottoscritto doveva impellentemente recarsi presso l’abitazione non per dimorarvi ma bensì per godere di una doccia, prelevare indumenti personali e medicinali di prima necessità, con l’intento di ri-partire per tornare a Tivoli Terme entro le seguenti ore 07.30; che poco prima di tale prefissato orario però, per singolare casualità ( ! ) bussarono alla porta di ingresso dell’abitazione ben due pattuglie della Polizia di Stato appartenenti alla Questura di Roma che invece lo accompagnarono presso gli Uffici del Commissariato di Fidene ove veniva denunciato “a piede libero” con seguente inasprimento della suddetta misura di divieto di dimora nel Comune di Roma da parte dell’A.G. G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma; che la sera del 3/08/2014 il sottoscritto veniva pertanto arrestato dai Carabinieri di Tivoli Terme ( trovandosi già dentro la loro Stazione ) ed accompagnato prima al foto segnalamento e di seguito presso la struttura carceraria di Regina Coeli; che dopo circa infiniti venti ( 20 ) giorni tal estrema misura restrittiva veniva attenuata con gli arresti domiciliari in Roma; in tale contesto “più permissivo” il sottoscritto ebbe quindi possibilità di produrre ila 22/09/2014 una memoria difensiva al P. M. titolare dell’inchiesta ( di cui all’attuale procedimento penale per stalking ) in cui esponeva oltre a discordanze e incongruenze anche pur evidenti impossibilità materiali di cui alle accuse del Pascale Giuseppe e di chi altro era stato “tirato dentro”, prodotte presso Uffici della Questura di Roma ove ed è un fatto inconfutabile, il sottoscritto subisce da circa venti anni i provvedimenti sopra descritti; che proprio su questi ebbe successivamente a sporgere denuncia e conseguentemente a far instaurare presso il Tribunale Ordinario di Roma il procedimento penale 19378/2014B; stesso procedimento penale di cui però, tre giorni dopo, ovvero alle ore 09.30 del 25/9/2014, si comunicò al sottoscritto la richiesta di archiviazione formulata dal P. M. titolare dell’inchiesta, con notifica effettuata allo stesso per cura dei Carabinieri del Nucleo Provinciale di Roma; ed in tale stessa data del 25/09/2014 venendo il sottoscritto anche rimesso in stato di libertà disponendo nei confronti della sua persona assoluto divieto di avvicinare i luoghi frequentati dalla presunta parte offesa Pascale Giuseppe nonché di comunicare con lo stesso; che tramite l’Avvocato Massimiliano D’Angeli il sottoscritto chiedeva alla propria Amministrazione d’essere reintegrato in servizio ponendo a fondamento di tale richiesta l’effettuata sostituzione della misura cautelare in carcere con il più lieve divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ( presunta ) parte offesa Pascale Giuseppe, nonché il nocumento delle condizioni di vita in cui lo stesso si trova in quanto anche “obbligato” a domiciliare presso un dormitorio Caritas situato in Via dei Gordiani ( presso la Parrocchia “Santa Maria Madre della Misericordia” ) e con purtroppo anche scadenza del relativo periodo di accoglienza concesso a questo 27 Febbraio 2015 + recente proroga di sette giorni; che ai sensi dell’Art. 10 bis, Legge 241 del 1990, il 23/10/2014 veniva notificato al sottoscritto un atto del Ministero dell’Interno con cui gli si espose dell’orientamento avverso la predetta richiesta di reintegro invitandolo a produrre eventuali osservazioni in merito; tali osservazioni venivano dal sottoscritto prodotte nei tempi imposti, ossia in data 1/11/2014, rimanendo in attesa delle determinazioni di conseguenza; il 12/11/2014 l’Avv. Massimiliano D’Angeli ricevette nel frattempo notifica del decreto di giudizio immediato del sottoscritto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con la prima Udienza che è stata svolta questo 24/02/2015 presso l’Aula 19 del Tribunale Ordinario di Roma e la seconda che si svolgerà invece il 18/06/2015; di seguito l’Avvocato D’Angeli ricevette anche notifica del rigetto ( da parte del Ministero dell’Interno ) delle suddette osservazioni prodotte dal sottoscritto l’1/11/2014 ( di cui a due paragrafi sopra ) con perciò decretazione di permanenza nella sua attuale condizione di ( onesto ) poliziotto sospeso dal servizio, SI VUOL EVIDENZIARE che fronte alle innumerevoli gravi accuse ed opinioni mediche rivolte al sottoscritto e che sin da quando è entrato a fare parte alla Polizia di Sato lo dipingono come una sorta di criminale con turbe psichiche ( di cui per l’appunto alla soprastante narrazione ) lo stesso frappone invece i seguenti ben più concreti ed accertabili fatti: mai causato un solo incidente con il proprio armamento in dotazione individuale, mai causato un solo incidente con l’autovettura di servizio, mai creato un solo disservizio né mai commesso un sol effettiva concreta mancanza ( di cui tutte quelle di cui è stato accusato sono visibili nella presente lettera ); mai alzato le mani su alcuno; mai rubato o danneggiato beni di qualsivoglia natura; MAI MALTRATTATO NESSUNO E CRESCENDOSI UNA FIGLIA ORFANA DA SOLO PER OTTO ANNI E FIN A QUANDO GLI E’ STATA INGIUSTAMENTE ALLONTANATA ( ! ). SI RITIENE vi sia una determinata e molto forte volontà avversa al sottoscritto che, principalmente, manovra e strumentalizza affinché lo stesso sia “accompagnato” verso una condizione “psicopatologica” ( effettiva o poco importa se soltanto asserita nella carta ) o comunque di sempre maggior de

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